Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27015/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava l'insussistenza di elementi indiziari circa la partecipazione del ricorrente al gruppo denominato 'Presta' e, più in generale, all'associazione ex art. 416-bis c.p.; si sosteneva che l'ordinanza si fondasse sugli stessi elementi già utilizzati nell'indagine 'Valle dell'Esaro' per la misura cautelare relativa al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; si contestava l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni de relato del collaboratore Roberto Presta (compresa la generica menzione della "dote di 'ndrangheta") e l'assenza di contestazione di reati-fine specifici attribuiti a Ferraro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 416-bis c.p. La Corte ha ritenuto che molte delle censure sollevate attengono a valutazioni di fatto vietate in sede di legittimità e che la motivazione del Tribunale non fosse manifestamente illogica o contraddittoria. Ha altresì ritenuto che le dichiarazioni del collaborante, pur de relato, fossero adeguatamente corroborate da intercettazioni telefoniche e costituissero elemento convergente nel quadro indiziario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata come applicabile all'ipotesi di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori dimostrassero l'esistenza di un contesto associativo dotato dei requisiti di 'ndrangheta e lo stabile inserimento del ricorrente in quel contesto.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata come normativa relativa al traffico di stupefacenti; la Corte ha escluso che la misura cautelare per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti costituisse automaticamente il medesimo fatto probatorio per l'associazione di tipo mafioso, ritenendo i due ambiti distinti e collaterali.

  • art. 94 disp. att. c.p.p. (comma i-ter)

    Richiamato in sede di adempimenti di cancelleria; non oggetto di interpretazione sostanziale nel corpo della decisione, ma indicato per gli adempimenti consequenziali alla sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina valutazioni di fatto: le critiche che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili salvo dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori rese de relato non sono automaticamente inutilizzabili in sede cautelare se esistono elementi di riscontro esterno (es. intercettazioni) che ne corroborino l'attendibilità.
  • La presenza di precedenti o di misure cautelari in procedimenti distinti (es. per stupefacenti) non impedisce che, in altro procedimento, si valuti l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso; i diversi profili offensivi vanno distinti e possono concorrere a formare un quadro indiziario unitario.
  • Per la configurabilità dell'art. 416-bis è sufficiente un quadro indiziario complessivo che dimostri una struttura associativa dotata dei requisiti richiesti dalla norma e l'inserimento stabile dell'indagato nel relativo contesto, anche se non è contestato un concreto 'reato-fine' specifico a suo carico.
  • In sede di impugnazione è strategico evidenziare vizi formali, violazioni di legge o palese illogicità della motivazione; contestazioni basate solo su diversa ponderazione delle prove rischiano di essere respinte per inammissibilità.
  • Le intercettazioni telefoniche, se significative e connesse alle dichiarazioni dei collaboratori, possono costituire il necessario riscontro esterno per superare il vaglio della gravità indiziaria in sede cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.