Cassazione Civile, Ordinanza n. 10989/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto davanti al Tribunale varie società e persone fisiche chiedendo l'accertamento dell'avvenuta cessione del 90% delle azioni di una società e il pagamento di un compenso premiale pattuito in una scrittura privata del 10 settembre 2007 per l'attività svolta nella riorganizzazione aziendale e nell'assistenza alle trattative di cessione, anche se la cessione fosse avvenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificando il rapporto come mandato atipico e riconoscendo il premio. La Corte d'appello aveva confermato, dichiarando inammissibili i motivi di gravame perché non specifici ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. e rigettando anche la censura sulle spese. In cassazione le società ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse specifico e che la Corte territoriale avesse errato nel dichiararlo inammissibile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., contestando l'interpretazione della scrittura privata e negando che il compenso potesse fondarsi anche su attività pregresse; 4) violazione dell'art. 1322 c.c., sostenendo che si trattasse di un incarico accessorio al rapporto di lavoro, comunque venuto meno con il licenziamento, e che mancasse la prova del contributo causale alla successiva cessione delle quote. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile: il motivo sull'art. 342 c.p.c. era carente di autosufficienza perché non riportava in modo completo i motivi di appello e le censure al primo giudice; i motivi successivi erano inammissibili per difetto di interesse, poiché la Corte d'appello aveva deciso solo sull'inammissibilità dell'appello e le eventuali argomentazioni di merito erano svolte ad abundantiam e non costituivano ratio decidendi. La Corte ha quindi confermato la statuizione di inammissibilità del gravame e ha condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la vera ratio della decisione di merito fosse la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex artt. 342 e 434 c.p.c.; di conseguenza, le doglianze che investivano il merito o la motivazione su questioni di merito erano prive di interesse, perché la Corte d'appello aveva esaminato tali profili solo ad abundantiam. Il primo motivo è stato giudicato a sua volta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti nel ricorso gli specifici motivi d'appello e gli elementi necessari per verificare l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'appello deve contenere censure specifiche e intellegibili; la mera riproposizione delle difese di primo grado non è sufficiente a superare la declaratoria di inammissibilità.
Per il gravame nel rito del lavoro vale un requisito di specificità analogo a quello dell'art. 342 c.p.c.; la Corte lo richiama per confermare l'inammissibilità dei motivi d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente non ricorre quando il giudice espone le ragioni della statuizione processuale; le argomentazioni di merito svolte dopo una pronuncia di inammissibilità possono essere solo ad abundantiam.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.
È richiamato come criterio ermeneutico del contratto, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non supera la ratio processuale della decisione impugnata.
È richiamato come criterio di interpretazione complessiva del contratto, ma il relativo motivo è inammissibile.
È invocato per contestare la qualificazione del rapporto e la sua atipicità, ma la censura non è esaminabile per difetto di interesse rispetto alla statuizione processuale di inammissibilità dell'appello.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il professionista avrebbe dovuto agire con la diligenza qualificata propria dell'attività professionale.
È richiamato dai ricorrenti per prospettare la riconduzione dell'incarico a un contratto d'opera professionale.
È evocato nei motivi di gravame e di ricorso in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sull'attività svolta e sul diritto al compenso.
È la base procedurale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente l'ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello si fonda su una declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, il ricorrente per cassazione deve censurare anzitutto e in modo autosufficiente tale ratio decidendi, riportando puntualmente i motivi di appello e gli elementi necessari a dimostrarne la specificità.
- Le argomentazioni sul merito eventualmente inserite dal giudice d'appello dopo aver dichiarato inammissibile l'impugnazione non costituiscono ratio decidendi, ma mere considerazioni ad abundantiam; contro di esse difetta interesse a ricorrere.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando il giudice spiega le ragioni della statuizione processuale che assorbe il merito, anche se richiama la motivazione di primo grado per evidenziare la mancata confutazione delle argomentazioni del tribunale.
- In cassazione la deduzione di un error in procedendo richiede il rispetto del principio di autosufficienza: non basta affermare in modo assertivo la specificità dell'appello, ma occorre riprodurre il contenuto delle censure e gli atti rilevanti per consentire il controllo diretto della Corte.
- Se la decisione impugnata si arresta a una pregiudiziale processuale, le censure che attaccano questioni di merito, qualificazione del rapporto o interpretazione del contratto sono inammissibili per difetto di interesse, salvo che incidano sulla ratio processuale posta a fondamento della pronuncia.
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