Cassazione Civile, Ordinanza n. 34957/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a un architetto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2008, in relazione all'attività libero-professionale svolta mentre il medesimo era anche iscritto a un'altra gestione previdenziale obbligatoria per attività di lavoro dipendente. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta contro l'avviso. In cassazione il professionista ha dedotto tre censure: (1) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul motivo di appello dell'INPS relativo alla ritenuta illegittimità dell'avviso perché emesso in pendenza di impugnazione dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, con richiamo anche all'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999; (2) violazione della disciplina sulla Gestione separata e, in particolare, degli artt. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995 e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che gli architetti già iscritti ad altra forma obbligatoria non sarebbero tenuti all'iscrizione alla Gestione separata; (3) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei contributi, che sarebbe stata già proposta in primo grado e riproposta dall'INPS in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché il ricorrente non può dolersi dell'omessa pronuncia su un motivo di appello della controparte. Ha rigettato il secondo motivo, confermando l'orientamento consolidato secondo cui gli architetti e ingegneri iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, e quindi non iscrivibili a INARCASSA per la parte relativa alla contribuzione soggettiva, devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS, restando esclusi solo per la contribuzione che già dia luogo a una prestazione previdenziale e non per il contributo integrativo di natura solidaristica. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che l'eccezione di prescrizione dei contributi risultava proposta e che i giudici di merito non vi avevano statuito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame della prescrizione e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non può essere utilmente dedotto dalla parte che pretende di far valere l'omissione riguardo a un motivo di appello proposto dalla controparte, in mancanza di un interesse giuridicamente apprezzabile.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
È richiamato il principio per cui, se il giudice ravvisa l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiararla, ma deve esaminare nel merito la domanda di pagamento dell'ente previdenziale; tale logica viene ritenuta applicabile anche all'opposizione ad avviso di addebito tramite il rinvio dell'art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010.
art. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995
La ratio universalistica della Gestione separata impone l'iscrizione anche ai liberi professionisti che svolgano attività autonoma e siano iscritti ad altra forma obbligatoria, quando non siano coperti da una diversa contribuzione idonea a dare luogo a una prestazione previdenziale correlata.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
La norma di interpretazione autentica va letta nel senso che l'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata opera solo in presenza di un effettivo versamento contributivo idoneo a costituire una prestazione previdenziale, non per il contributo integrativo di natura solidaristica.
art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010
L'opposizione all'avviso di addebito è soggetta alla disciplina processuale richiamata per le iscrizioni a ruolo, con applicazione del principio che impone il merito sulla pretesa contributiva ove l'iscrizione sia contestata.
L'eccezione di prescrizione, se proposta in primo grado e non decisa, non deve necessariamente essere riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. per poter essere esaminata in appello, specie se si tratta di questione rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- La parte non può censurare in cassazione l'omessa pronuncia su un motivo di appello formulato dalla controparte se da tale omissione non deriva una concreta lesione della propria posizione processuale.
- In materia di contributi previdenziali dei liberi professionisti, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste anche quando il soggetto sia già iscritto ad altra forma obbligatoria, salvo che vi sia una diversa contribuzione effettivamente idonea a generare una prestazione previdenziale correlata; il contributo integrativo versato agli ordini professionali non basta a escludere l'obbligo.
- L'eccezione di prescrizione dei contributi, se ritualmente proposta in primo grado e non esaminata dal giudice, può essere esaminata in appello anche se non espressamente riproposta, quando si tratti di questione rilevabile d'ufficio.
- Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito o a iscrizione a ruolo contributiva, il giudice non può arrestarsi al rilievo formale dell'illegittimità dell'atto ma deve verificare la fondatezza sostanziale della pretesa previdenziale.
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