Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27025/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce dalla sottoscrizione, presso un'agenzia immobiliare, di una proposta di locazione di un appartamento destinato a uso abitativo, accompagnata dal versamento di una somma qualificata come deposito cauzionale e dal conferimento di mandato all'agente. Prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto, la proponente revocava l'adesione alla proposta sostenendo che l'immobile fosse privo dei requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo e che fosse vessatoria la clausola del modulo di incarico che prevedeva, in caso di revoca, la trattenuta del deposito a titolo di penale oltre al compenso di mediazione. In giudizio chiedeva l'accertamento della legittimità del recesso e la restituzione di quanto versato. L'agenzia resisteva e proponeva riconvenzionale per ottenere la penale pattuita e la provvigione asseritamente non conseguita per fatto della proponente. I primi due gradi hanno escluso la prova dell'inidoneità igienico-sanitaria dell'immobile; il Tribunale, pur ritenendo vessatoria la clausola penale perché pari alla provvigione, ha comunque trattenuto una somma a titolo risarcitorio corrispondente alla provvigione che il mediatore non aveva percepito. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e violazione degli artt. 115 e 2697 c.c./c.p.c. per la valutazione della prova sull'inidoneità dell'immobile; 2) violazione degli artt. 1218, 1227, 2697, 1453, 1754, 1755 e 1756 c.c. per avere il Tribunale imputato a lei l'inadempimento senza considerare l'asserito inadempimento del mediatore; 3) violazione degli artt. 1223, 1224 e 1346 c.c. per avere riconosciuto la condanna al pagamento di una mensilità in favore dell'agenzia in assenza di prova dell'esatta pattuizione e del mancato pagamento della provvigione da parte della proprietaria, nonché senza considerare che la mancata conclusione del contratto sarebbe dipesa dalla inutilizzabilità dell'immobile; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di appello nonostante l'accoglimento parziale del gravame.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione della doppia conforme in fatto ex art. 348-ter c.p.c., rilevando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non una vera nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché formulati come violazioni di legge ma sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a rimettere in discussione gli accertamenti di merito sulla mancanza di prova dell'inidoneità dell'immobile, sull'asserito inadempimento del mediatore e sulla misura della provvigione. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la compensazione delle spese era giustificata dalla soccombenza reciproca, dato l'accoglimento solo parziale dell'appello e la conferma, sia pure ridotta, della domanda riconvenzionale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La denuncia di nullità ex n. 4 riguarda la mancanza o apparenza della motivazione, non la sua insufficienza o non condivisibilità; la censura sulla motivazione in fatto va ricondotta al n. 5, se ancora consentito.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento probatorio.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere esistente e intellegibile; non è censurabile come nullità la sola asserita insufficienza rispetto alle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme in fatto, è preclusa la censura di merito sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea imputazione dell'inadempimento, ma la censura è stata considerata inammissibile perché diretta a riesaminare i fatti.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per sostenere che il comportamento del mediatore avrebbe inciso sul danno o sull'inadempimento, ma senza superare il vaglio di merito.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per contestare l'imputazione dell'inadempimento e le conseguenze risarcitorie, ma senza specifica e ammissibile critica di diritto.

  • art. 1754 c.c.

    Richiamato in relazione alla figura e agli obblighi del mediatore.

  • art. 1755 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto alla provvigione del mediatore.

  • art. 1756 c.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi del mediatore e alla spettanza del compenso.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare la condanna al pagamento di una somma assimilata al danno/compenso non provato.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non è stato accolto alcun rilievo sul punto.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per dedurre l'indeterminatezza della pattuizione sulla misura della provvigione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima in presenza di soccombenza reciproca.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    In caso di ricorso rigettato, inammissibile o improcedibile, la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura che, pur formalmente prospettata come nullità della sentenza o violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia soltanto apparente, non quando la parte contesti la correttezza o sufficienza del ragionamento decisorio rispetto alle risultanze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
  • Le doglianze di violazione di legge devono indicare se si contesta l'interpretazione della norma oppure la sussunzione del fatto; se si traducono in una richiesta di riesame del merito probatorio, sono inammissibili.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando il giudice di merito ravvisi una soccombenza reciproca, anche se l'appello sia stato accolto solo parzialmente.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.