Sentenza del 06/05/2024 n. 12189 - Corte di Cassazione
Accertamento- Motivazione per relationem - Legittimità avviso - Sussiste -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla determinazione della plusvalenza tassabile derivante dalla cessione di un compendio immobiliare al trasferimento ad Alba Due Srl (parte in piena proprietà e parte come diritto di superficie). La contribuente contestava: 1) l'assenza di vocazione edificatoria dei terreni; 2) l'erroneità della diretta derivazione del corrispettivo tassabile dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro; 3) l'errato calcolo della plusvalenza (inclusi i costi da computare e la loro rivalutazione); 4) il mancato difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio. L'Agenzia, poi, ha effettuato un annullamento parziale in autotutela rideterminando la plusvalenza a €380.760,00 (in luogo dei €523.260,00 inizialmente accertati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (primo, terzo e quarto) per sopravvenuta carenza di interesse o perché merituali/nuova valutazione di fatto, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata motivazione delle sanzioni (ottavo) richiamando il principio per cui la motivazione delle sanzioni è assolta per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali quando sanzione e accertamento sono congiunti, e ha invece accolto i motivi quinto, sesto e settimo con i quali si denunciava l'omessa pronuncia della Commissione regionale su contestazioni specifiche e autonome relative al calcolo della plusvalenza. Per tali motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte corrispondente e ha rinviato alla CTR di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, con condanna alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
L'obbligo di motivare l'atto di contestazione della sanzione sussiste solo quando la sanzione è irrogata con atto separato; se la sanzione è contestata congiuntamente all'atto di accertamento/rettifica la motivazione si considera assolta 'per relationem' se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.
art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015
Norma di interpretazione autentica richiamata dall'Amministrazione per rideterminare in autotutela la base imponibile; la sua applicazione ha determinato la cessazione parziale della materia del contendere riguardo alla maggiore somma originariamente accertata.
Principio dell'obbligo di pronunciarsi su tutte le questioni sollevate (richiamato come applicabile al processo tributario): l'omessa pronuncia su censure specifiche può giustificare la cassazione e il rinvio.
artt. 18 e 56 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati in relazione alla disciplina degli atti e dei motivi di impugnazione in materia tributaria; la Corte ha osservato che l'eccezione di 'nova' in appello dev'essere valutata alla luce di quanto già dedotto dall'Ufficio e dalle risultanze del giudizio.
Norme relative alla determinazione del reddito da plusvalenze; la quantificazione della plusvalenza va effettuata correttamente con riferimento al corrispettivo effettivo e ai costi deducibili, e può essere oggetto di specifico esame di merito.
art. 81 lett. b) d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in relazione alla qualificazione della natura edificatoria dei terreni ai fini fiscali; la CTR aveva considerato documentazione (certificato di destinazione urbanistica e dichiarazioni nell'atto pubblico) come elemento decisivo sulla edificabilità.
art. 1, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina processuale tributaria; la Corte ha ribadito l'importanza della completezza della decisione rispetto alle eccezioni dedotte.
Massime di principio
- Se la sanzione tributaria è contestata nello stesso atto dell'accertamento o della rettifica, l'obbligo di motivazione formale dell'atto sanzionatorio è assolto 'per relationem' quando la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali; viceversa, se la sanzione è comunicata con atto separato, la motivazione specifica è obbligatoria.
- La rideterminazione parziale dell'atto amministrativo (annullamento in autotutela) può rendere inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, alcune censure del contribuente; il giudice di merito deve però valutare e dichiarare esplicitamente tale sopravvenuta carenza.
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le censure autonomamente rilevabili e adeguatamente formulate: l'omessa pronuncia su motivi specifici e autonomi (soprattutto relativi al calcolo di elementi contabili come la plusvalenza) può determinare cassazione e rinvio.
- Non si possono trasformare motivi di diritto in nuove valutazioni di fatto in sede di legittimità: censure che chiedono la rivalutazione delle prove o un diverso apprezzamento fattuale sono di norma inammissibili in Cassazione come vizio di fatto.
- Nella determinazione della plusvalenza, il corrispettivo rilevante può essere desunto da elementi accertati ai fini dell'imposta di registro se costituiscono fondamento certo del valore, ma il calcolo deve considerare correttamente i costi inerenti e la loro eventuale rivalutazione; contestazioni puntuali sul calcolo richiedono una decisione motivata da parte del giudice di merito.
- In fase di impugnazione è essenziale indicare con precisione la collocazione topografica delle censure e le prove cui si fa riferimento: censure generiche o non confrontate con la ratio decidendi del giudice d'appello rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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