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Sentenza

Sentenza n. 2022/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per 15 giorni per reiterata violazione dell’art. 65 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, nonché gli atti presupposti e la disposizione regolamentare applicata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sospensione di 15 giorni, contestando sia il provvedimento sia, in via subordinata, l’art. 65 del Regolamento comunale. Con otto motivi ha dedotto: difetto di motivazione per mancata adeguata risposta alle osservazioni procedimentali; insussistenza della reiterazione, sostenendo che le precedenti violazioni avrebbero dovuto essere definitivamente accertate e che il pagamento in misura ridotta ne avrebbe escluso la rilevanza; incompetenza del Settore Commercio, che avrebbe potuto applicare la sospensione solo dopo l’irrogazione definitiva delle sanzioni pecuniarie da parte dell’organo competente; insussistenza in fatto della violazione del comma 4 dell’art. 65, poiché gli amplificatori erano orientati verso l’interno e le aperture della porta sarebbero state dovute al normale accesso della clientela; difetto di istruttoria e mancata indicazione della violazione concretamente contestata; sviamento e mancato bilanciamento tra iniziativa economica e tutela della quiete pubblica; illegittimità regolamentare per contrasto con gli artt. 8-bis e 20 della l. 689/1981, nonché per irragionevolezza e sproporzione di un divieto che prescindesse da accertamenti concreti del disturbo. La contestazione del 10 gennaio 2024 riguardava musica riprodotta da quattro casse installate nel locale, udibile all’esterno con la porta d’ingresso aperta; le precedenti contestazioni risalivano al 26 maggio 2022 e al 3 maggio 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti gli otto motivi e integralmente il ricorso. Ha escluso l’applicazione della l. 689/1981 alla sospensione, qualificandola come misura interdittiva incidente sul rapporto amministrativo e sul titolo abilitativo commerciale, autonoma rispetto alle sanzioni pecuniarie. Ne consegue che la reiterazione non richiede la previa definitività o esecutività degli accertamenti pecuniari e non è neutralizzata dal pagamento in misura ridotta; il Settore Commercio era competente in base all’art. 65, comma 14, del regolamento. Ha ritenuto provata la violazione del comma 4 sulla base dei verbali di ispezione e accertamento, assistiti da fede privilegiata e non contestati con querela di falso: musica diffusa da quattro casse con porta aperta e udibile dall’esterno. Tale accertamento non richiedeva misurazioni fonometriche secondo i limiti della normativa sull’inquinamento acustico. Ha giudicato sufficiente la motivazione, anche per relationem al verbale, poiché rendeva percepibili le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni senza necessità di confutarle analiticamente. Ha escluso difetti di istruttoria e sviamento: vi erano stati ispezione, contestazione, avvio del procedimento e acquisizione delle osservazioni; accertata la seconda reiterazione nel triennio, il regolamento vincolava l’amministrazione alla sospensione per 15 giorni. Ha infine escluso l’illegittimità del regolamento, non essendo applicabili le regole della l. 689/1981 sulla reiterazione e non essendo vietata la musica in sé, ma l’uso di amplificatori in condizioni che la rendano percepibile all’esterno e idonea a disturbare quiete e riposo. Spese a carico della ricorrente, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 65, commi 4 e 14, Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia

    Va solo precisato che non è necessaria, ai fini e per gli effetti del citato comma 4°, l’effettuazione di apposite misurazioni, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie prevista l’utilizzo di amplificatori sonori collocati all’interno di locali con i serramenti spalancati, circostanza rilevata dagli agenti accertatori.

    La violazione può essere accertata senza misurazioni fonometriche quando amplificatori collocati all’interno sono utilizzati con i serramenti aperti e la musica è percepibile all’esterno; la reiterazione nel triennio legittima la sospensione per la durata prevista dal comma 14.

  • l. 689/1981

    Conseguentemente, come statuito in fase cautelare la sanzione interdittiva di cui trattasi non rinviene la sua disciplina nella L. n. 689/1981.

    La sospensione dell’attività prevista dal regolamento comunale è una misura interdittiva incidente sul rapporto amministrativo e sul titolo abilitativo, non una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria regolata dalla l. 689/1981.

  • art. 22 d.lgs. 114/1998

    In questo senso dispone, a livello sistematico generale, la normativa in materia di commercio di cui al D.Lgs. n. 114/1998, che all’art. 22, rubricato “sanzioni e revoca”, affianca alle sanzioni pecuniarie (il pagamento di somme di denaro) quelle interdittive (sospensione dell’attività, revoca dell’autorizzazione, etc.), in caso di particolare gravità o di recidiva.

    La disciplina commerciale contempla, accanto alle sanzioni pecuniarie, misure interdittive quali sospensione e revoca dell’attività, applicabili nei casi di particolare gravità o recidiva.

  • art. 19 l. 241/1990

    L’Amministrazione mantiene, infatti, poteri di verifica e controllo sulle modalità di svolgimento dell’attività commerciale (arg. ex art. 19 della L. n. 241/1990 e 2, comma 2°, della L.R. n. 50/2012, in relazione all’art. 3, comma 1°, lett. o, della medesima legge regionale), potendo intervenire sul titolo abilitativo sospendendone temporaneamente l’efficacia e pure facendolo venire meno.

    La disciplina richiamata sostiene i poteri amministrativi di controllo sulle modalità di esercizio dell’attività e di intervento sull’efficacia del titolo abilitativo.

  • art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1, lett. o, l.r. Veneto 50/2012

    L’Amministrazione mantiene, infatti, poteri di verifica e controllo sulle modalità di svolgimento dell’attività commerciale (arg. ex art. 19 della L. n. 241/1990 e 2, comma 2°, della L.R. n. 50/2012, in relazione all’art. 3, comma 1°, lett. o, della medesima legge regionale), potendo intervenire sul titolo abilitativo sospendendone temporaneamente l’efficacia e pure facendolo venire meno.

    Le norme regionali, lette insieme all’art. 19 della l. 241/1990, fondano i poteri di verifica e controllo sull’attività commerciale e l’intervento sul relativo titolo abilitativo.

  • art. 8-bis l. 689/1981

    Non essendo applicabile la L. n. 689/1981 non vi è contrasto tra la previsione regolamentare e la normativa (inapplicabile al caso in esame) della citata legge del 1981.

    La regola legale sulla reiterazione e sugli effetti del pagamento in misura ridotta non si applica alla misura interdittiva regolamentare, che non è disciplinata dalla l. 689/1981.

  • art. 20, comma 2, l. 689/1981

    Non essendo applicabile la L. n. 689/1981 non vi è contrasto tra la previsione regolamentare e la normativa (inapplicabile al caso in esame) della citata legge del 1981.

    La sospensione in esame non è soggetta alla regola che differisce l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie fino alla definitività della condanna, poiché è una misura interdittiva autonoma estranea alla disciplina della l. 689/1981.

  • art. 13 l. 689/1981

    ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81 ai verbalizzanti è consentito di procedere alla ispezione di cose e ogni altra operazione tecnica necessaria per accertare il fatto costituente la violazione;

    La disposizione è richiamata nel provvedimento comunale per giustificare le attività ispettive e tecniche degli agenti; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 7-bis d.lgs. 267/2000

    Difatti l’Amministrazione locale ha fatto rinvio per relationem al verbale n. V 66976 del 10 gennaio 2024, che chiaramente esplicita la «violazione di cui all’art. 65 comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia così come sanzionato dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione a quanto determinato dalla delibera di Giunta n° 181/2019 del Comune di Venezia».

    La norma è menzionata quale riferimento sanzionatorio nel verbale richiamato per relationem; la ratio della decisione sulla sospensione resta fondata sulla distinta misura interdittiva regolamentare.

Massime di principio

  • La sospensione dell’attività commerciale disposta in base a una disciplina regolamentare che tutela la quiete pubblica può costituire una misura interdittiva incidente sul rapporto amministrativo e sul titolo abilitativo, autonoma rispetto alla sanzione pecuniaria; in tal caso la sua applicazione non è subordinata alla definitività o esecutività dell’accertamento pecuniario né è esclusa dal pagamento in misura ridotta.
  • Quando la norma applicabile vieta l’impiego di amplificatori in locali con serramenti aperti se il suono è percepibile all’esterno, la violazione può essere accertata sulla base dei verbali degli agenti senza necessità di misurazioni fonometriche riferite ai limiti della normativa sull’inquinamento acustico.
  • I verbali degli agenti assistiti da fede privilegiata fanno prova dei fatti attestati fino a querela di falso; la contestazione amministrativa della ricostruzione fattuale non ne supera l’efficacia probatoria in assenza dell’esperimento di tale rimedio.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali non impone una confutazione analitica di ogni deduzione, se la motivazione del provvedimento finale, anche per relationem, rende percepibili le ragioni per cui l’amministrazione non vi si è conformata.
  • Se il regolamento collega in modo vincolato una durata determinata della sospensione alla reiterazione accertata delle violazioni nel periodo previsto, l’amministrazione è tenuta ad applicare la misura, purché siano stati adeguatamente istruiti e accertati i presupposti fattuali.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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