L.R. Veneto 50/2012
Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il commercio al dettaglio su area privata nel Veneto, promuovendo centri storici, distretti del commercio, e-commerce e luoghi storici. Regola inoltre autorizzazioni/SCIA per esercizi, medie e grandi strutture, requisiti urbanistici, ambientali e sanzioni. Alcune norme chiave su grandi strutture si applicano solo dopo regolamento regionale e appositi atti attuativi.
Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale del Veneto
Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale del Veneto
La legge regionale n. 50/2012 riforma la disciplina del commercio al dettaglio su area privata nella Regione del Veneto. Imposta un modello di sviluppo fondato su liberalizzazione controllata, sostenibilità territoriale e ambientale, riqualificazione dei centri storici e urbani, e coordinamento tra pianificazione urbanistica e insediamenti commerciali.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina riguarda il commercio al dettaglio su area privata e non si applica alle fattispecie escluse dal decreto legislativo n. 114/1998, né incide sulle vendite di prodotti soggetti a leggi speciali. L’esercizio dell’attività commerciale è dichiarato libero, salvo controlli pubblici preventivi o successivi giustificati da motivi imperativi di interesse generale e rispettosi di non discriminazione e proporzionalità.
Tra le finalità si collocano:
- tutela della libertà d’impresa, dello stabilimento e della circolazione delle merci;
- concorrenza e pluralismo distributivo;
- crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- risparmio di suolo, recupero di aree dismesse e riqualificazione urbana;
- integrazione tra urbanistica e commercio;
- tutela del consumatore e dei lavoratori.
Definizioni rilevanti
La legge ridefinisce in modo organico le principali categorie della rete distributiva:
- esercizio di vicinato: superficie di vendita non superiore a 250 mq;
- media struttura di vendita: da 251 a 2.500 mq, singola o aggregata in medio centro commerciale;
- grande struttura di vendita: oltre 2.500 mq, singola o aggregata in grande centro commerciale o parco commerciale;
- outlet: vendita da parte di aziende produttive, diretta o indiretta, di invenduto, eccedenze, fine serie, fallati, campionari o apposita linea di produzione;
- temporary store: utilizzo temporaneo dei locali, anche da parte di imprese produttrici per vendita diretta e promozione del marchio.
Sono inoltre definiti centro storico, centro urbano, distretti del commercio, motivi imperativi di interesse generale, SUAP, SCIA e commercio elettronico.
Indirizzi regionali e pianificazione territoriale
La Giunta regionale deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento con gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale. Il regolamento deve definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee alle medie strutture oltre 1.500 mq e alle grandi strutture, le modalità di valutazione degli impatti e le misure compensative e di mitigazione.
Gli enti territoriali devono adeguare gli strumenti urbanistici entro 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento. Fino a tale adeguamento non è consentito individuare nuove aree o ampliare aree esistenti per grandi strutture e medie strutture oltre 1.500 mq.
Politiche attive per centri storici, distretti e commercio tradizionale
La Regione promuove programmi integrati di riqualificazione dei centri storici e urbani, con interventi per accessibilità, parcheggi, varietà dell’offerta, servizi di supporto e forme di gestione coordinata tra soggetti pubblici e privati. I programmi sono predisposti dai comuni o da strutture associative di enti locali e approvati dagli stessi, con convenzione con i soggetti proponenti.
I distretti del commercio sono proposti dai comuni, singoli o associati, anche su iniziativa di imprese e consumatori, e approvati dalla Giunta regionale. In tali ambiti la Regione può promuovere politiche di sviluppo e innovazione, anche sperimentando sugli orari di vendita.
La Regione sostiene anche:
- i modelli innovativi per modernizzare la rete distributiva;
- il commercio tradizionale di vicinato nei centri storici e urbani;
- i luoghi storici del commercio, con contributi in conto capitale in regime de minimis e vincolo decennale di mantenimento dei requisiti;
- il commercio elettronico, con contributi alle imprese, in particolare PMI, anche aggregate.
Fondo regionale e onere aggiuntivo
Per finanziare la riqualificazione delle attività commerciali è istituito un fondo regionale alimentato da risorse regionali e dall’onere aggiuntivo previsto per le grandi strutture fuori dai centri storici. Tale onere è posto a carico del privato in fase di autorizzazione ed è pari a una percentuale non superiore al 30% degli oneri di urbanizzazione primaria, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio.
La Giunta disciplina criteri e modalità di determinazione, corresponsione e riparto dell’onere tra comune e Regione.
Requisiti per l’esercizio e disciplina procedimentale
Per esercitare l’attività commerciale occorrono i requisiti morali previsti dalla normativa statale; per il settore alimentare è richiesto anche almeno uno dei requisiti professionali previsti dal decreto legislativo n. 59/2010.
Il regime amministrativo varia secondo la tipologia di struttura:
- esercizi di vicinato: apertura, ampliamento, riduzione, cambio settore, trasferimento e subingresso sono soggetti a SCIA al SUAP; sospensione e cessazione sono comunicazioni;
- medie strutture fino a 1.500 mq: stesso regime SCIA;
- medie strutture oltre 1.500 mq: apertura, ampliamento, trasferimento e trasformazione richiedono autorizzazione SUAP; riduzione, cambio settore e subingresso sono soggetti a SCIA;
- grandi strutture: apertura, ampliamento, trasferimento e trasformazione richiedono autorizzazione SUAP; riduzione, cambio settore con alcune eccezioni, modifiche interne e subingresso sono soggetti a SCIA.
Il procedimento autorizzatorio comunale per le medie strutture oltre 1.500 mq deve concludersi entro 60 giorni, con silenzio-assenso in caso di mancato diniego. Le medie strutture devono essere attivate entro 2 anni, prorogabili una sola volta; le grandi strutture entro 3 anni, almeno per due terzi della superficie, con proroga una sola volta. Sono previste decadenze per mancata attivazione o lunga sospensione dell’attività.
Requisiti urbanistici, edilizi, ambientali e viabilistici
Le medie strutture fino a 1.500 mq possono insediarsi in tutto il territorio comunale, se compatibili con lo strumento urbanistico. Per le strutture oltre 1.500 mq e per le grandi strutture lo strumento urbanistico deve individuare le aree idonee secondo il regolamento regionale.
In attesa del regolamento e dell’adeguamento urbanistico:
- per le medie strutture oltre 1.500 mq l’autorizzazione è subordinata alla verifica che si tratti di recupero o riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate;
- per le grandi strutture l’autorizzazione dipende dalla compatibilità delle aree già classificate idonee con il regolamento regionale.
Nei centri storici medie e grandi strutture possono insediarsi anche in deroga, nel rispetto dei vincoli vigenti e con interventi di riqualificazione urbana, edilizia e ambientale. Le dotazioni di parcheggi sono disciplinate dal comune o da apposita convenzione, a seconda della localizzazione.
Per le grandi strutture si applicano inoltre le procedure di valutazione ambientale:
- VIA per superfici superiori a 8.000 mq;
- screening per superfici tra 2.501 e 8.000 mq. Le domande devono essere corredate da studio di impatto sulla viabilità.
Commercio elettronico, outlet, temporary store e vendite straordinarie
Il commercio elettronico è soggetto a SCIA al SUAP del comune in cui l’esercente avvia l’attività, con indicazione dei requisiti e dei settori merceologici.
Le disposizioni della legge si applicano anche agli outlet e ai temporary store. Per i temporary store la durata dell’attività non può superare un anno, prorogabile dal comune fino a sei mesi; decorso il termine, SCIA o autorizzazione decadono.
Le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali sono demandate alla disciplina di dettaglio della Giunta regionale, sentiti enti locali, imprese e consumatori.
Interventi di rilevanza regionale
Sono qualificati di rilevanza regionale, se fuori dai centri storici, gli interventi più significativi sulle grandi strutture di vendita, in particolare:
- aperture oltre 15.000 mq;
- ampliamenti oltre il 30% per strutture oltre 15.000 mq o che superano tale soglia;
- aperture oltre 8.000 mq quando richiedano variante urbanistica;
- ampliamenti oltre il 30% o che superino 8.000 mq con variante urbanistica;
- aperture in ambiti territoriali di rilevanza regionale, se richiedono variante urbanistica.
Tali interventi sono soggetti ad accordo di programma ex articolo 34 del TUEL, con conferenza di servizi obbligatoria e partecipazione necessaria di comune, provincia e Regione. L’accordo può includere perequazione urbanistica destinata alla riqualificazione del centro urbano e, una volta approvato, sostituisce gli atti amministrativi necessari, potendo valere anche come autorizzazione commerciale se la documentazione è completa.
Sanzioni e controlli
L’apertura senza SCIA o senza autorizzazione, così come la mancanza o perdita dei requisiti soggettivi, comporta chiusura immediata, ritiro dell’autorizzazione e sanzione da 2.500 a 15.000 euro. Sono previste ulteriori sanzioni per ampliamento o trasferimento senza titolo, per subingresso senza SCIA e per l’outlet privo dei requisiti definitori. Il comune è l’autorità competente per accertamento, riscossione e introiti.
Norme transitorie e abrogazioni
La legge contiene un articolato regime transitorio per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, distinguendo quelli non sospesi, quelli sospesi dalla legge regionale n. 30/2011, quelli relativi alla legge regionale n. 42/2012 e quelli relativi ai locali storici. È inoltre consentito, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, l’ampliamento una tantum di grandi strutture e parchi commerciali già autorizzati, entro il 20% e comunque entro 2.500 mq, con avvio lavori entro 60 giorni dal rilascio.
Sono abrogate, tra le altre, la legge regionale n. 15/2004, la legge regionale n. 37/2004, la legge regionale n. 30/2011 e la legge regionale n. 42/2012, con le eccezioni e salvezze espressamente previste.
Disposizioni finali e finanziarie
Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo n. 114/1998 e il decreto legislativo n. 59/2010. I locali storici già iscritti nel precedente elenco sono iscritti di diritto nel nuovo elenco regionale.
La legge individua la copertura finanziaria per gli oneri correnti e di investimento e dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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