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Legge

L.R. Veneto 50/2012

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 50/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il commercio al dettaglio su area privata nel Veneto, promuovendo centri storici, distretti del commercio, e-commerce e luoghi storici. Regola inoltre autorizzazioni/SCIA per esercizi, medie e grandi strutture, requisiti urbanistici, ambientali e sanzioni. Alcune norme chiave su grandi strutture si applicano solo dopo regolamento regionale e appositi atti attuativi.

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale del Veneto

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale del Veneto

La legge regionale n. 50/2012 riforma la disciplina del commercio al dettaglio su area privata nella Regione del Veneto. Imposta un modello di sviluppo fondato su liberalizzazione controllata, sostenibilità territoriale e ambientale, riqualificazione dei centri storici e urbani, e coordinamento tra pianificazione urbanistica e insediamenti commerciali.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina riguarda il commercio al dettaglio su area privata e non si applica alle fattispecie escluse dal decreto legislativo n. 114/1998, né incide sulle vendite di prodotti soggetti a leggi speciali. L’esercizio dell’attività commerciale è dichiarato libero, salvo controlli pubblici preventivi o successivi giustificati da motivi imperativi di interesse generale e rispettosi di non discriminazione e proporzionalità.

Tra le finalità si collocano:

  • tutela della libertà d’impresa, dello stabilimento e della circolazione delle merci;
  • concorrenza e pluralismo distributivo;
  • crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
  • risparmio di suolo, recupero di aree dismesse e riqualificazione urbana;
  • integrazione tra urbanistica e commercio;
  • tutela del consumatore e dei lavoratori.

Definizioni rilevanti

La legge ridefinisce in modo organico le principali categorie della rete distributiva:

  • esercizio di vicinato: superficie di vendita non superiore a 250 mq;
  • media struttura di vendita: da 251 a 2.500 mq, singola o aggregata in medio centro commerciale;
  • grande struttura di vendita: oltre 2.500 mq, singola o aggregata in grande centro commerciale o parco commerciale;
  • outlet: vendita da parte di aziende produttive, diretta o indiretta, di invenduto, eccedenze, fine serie, fallati, campionari o apposita linea di produzione;
  • temporary store: utilizzo temporaneo dei locali, anche da parte di imprese produttrici per vendita diretta e promozione del marchio.

Sono inoltre definiti centro storico, centro urbano, distretti del commercio, motivi imperativi di interesse generale, SUAP, SCIA e commercio elettronico.

Indirizzi regionali e pianificazione territoriale

La Giunta regionale deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento con gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale. Il regolamento deve definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee alle medie strutture oltre 1.500 mq e alle grandi strutture, le modalità di valutazione degli impatti e le misure compensative e di mitigazione.

Gli enti territoriali devono adeguare gli strumenti urbanistici entro 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento. Fino a tale adeguamento non è consentito individuare nuove aree o ampliare aree esistenti per grandi strutture e medie strutture oltre 1.500 mq.

Politiche attive per centri storici, distretti e commercio tradizionale

La Regione promuove programmi integrati di riqualificazione dei centri storici e urbani, con interventi per accessibilità, parcheggi, varietà dell’offerta, servizi di supporto e forme di gestione coordinata tra soggetti pubblici e privati. I programmi sono predisposti dai comuni o da strutture associative di enti locali e approvati dagli stessi, con convenzione con i soggetti proponenti.

I distretti del commercio sono proposti dai comuni, singoli o associati, anche su iniziativa di imprese e consumatori, e approvati dalla Giunta regionale. In tali ambiti la Regione può promuovere politiche di sviluppo e innovazione, anche sperimentando sugli orari di vendita.

La Regione sostiene anche:

  • i modelli innovativi per modernizzare la rete distributiva;
  • il commercio tradizionale di vicinato nei centri storici e urbani;
  • i luoghi storici del commercio, con contributi in conto capitale in regime de minimis e vincolo decennale di mantenimento dei requisiti;
  • il commercio elettronico, con contributi alle imprese, in particolare PMI, anche aggregate.

Fondo regionale e onere aggiuntivo

Per finanziare la riqualificazione delle attività commerciali è istituito un fondo regionale alimentato da risorse regionali e dall’onere aggiuntivo previsto per le grandi strutture fuori dai centri storici. Tale onere è posto a carico del privato in fase di autorizzazione ed è pari a una percentuale non superiore al 30% degli oneri di urbanizzazione primaria, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio.

La Giunta disciplina criteri e modalità di determinazione, corresponsione e riparto dell’onere tra comune e Regione.

Requisiti per l’esercizio e disciplina procedimentale

Per esercitare l’attività commerciale occorrono i requisiti morali previsti dalla normativa statale; per il settore alimentare è richiesto anche almeno uno dei requisiti professionali previsti dal decreto legislativo n. 59/2010.

Il regime amministrativo varia secondo la tipologia di struttura:

  • esercizi di vicinato: apertura, ampliamento, riduzione, cambio settore, trasferimento e subingresso sono soggetti a SCIA al SUAP; sospensione e cessazione sono comunicazioni;
  • medie strutture fino a 1.500 mq: stesso regime SCIA;
  • medie strutture oltre 1.500 mq: apertura, ampliamento, trasferimento e trasformazione richiedono autorizzazione SUAP; riduzione, cambio settore e subingresso sono soggetti a SCIA;
  • grandi strutture: apertura, ampliamento, trasferimento e trasformazione richiedono autorizzazione SUAP; riduzione, cambio settore con alcune eccezioni, modifiche interne e subingresso sono soggetti a SCIA.

Il procedimento autorizzatorio comunale per le medie strutture oltre 1.500 mq deve concludersi entro 60 giorni, con silenzio-assenso in caso di mancato diniego. Le medie strutture devono essere attivate entro 2 anni, prorogabili una sola volta; le grandi strutture entro 3 anni, almeno per due terzi della superficie, con proroga una sola volta. Sono previste decadenze per mancata attivazione o lunga sospensione dell’attività.

Requisiti urbanistici, edilizi, ambientali e viabilistici

Le medie strutture fino a 1.500 mq possono insediarsi in tutto il territorio comunale, se compatibili con lo strumento urbanistico. Per le strutture oltre 1.500 mq e per le grandi strutture lo strumento urbanistico deve individuare le aree idonee secondo il regolamento regionale.

In attesa del regolamento e dell’adeguamento urbanistico:

  • per le medie strutture oltre 1.500 mq l’autorizzazione è subordinata alla verifica che si tratti di recupero o riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate;
  • per le grandi strutture l’autorizzazione dipende dalla compatibilità delle aree già classificate idonee con il regolamento regionale.

Nei centri storici medie e grandi strutture possono insediarsi anche in deroga, nel rispetto dei vincoli vigenti e con interventi di riqualificazione urbana, edilizia e ambientale. Le dotazioni di parcheggi sono disciplinate dal comune o da apposita convenzione, a seconda della localizzazione.

Per le grandi strutture si applicano inoltre le procedure di valutazione ambientale:

  • VIA per superfici superiori a 8.000 mq;
  • screening per superfici tra 2.501 e 8.000 mq. Le domande devono essere corredate da studio di impatto sulla viabilità.

Commercio elettronico, outlet, temporary store e vendite straordinarie

Il commercio elettronico è soggetto a SCIA al SUAP del comune in cui l’esercente avvia l’attività, con indicazione dei requisiti e dei settori merceologici.

Le disposizioni della legge si applicano anche agli outlet e ai temporary store. Per i temporary store la durata dell’attività non può superare un anno, prorogabile dal comune fino a sei mesi; decorso il termine, SCIA o autorizzazione decadono.

Le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali sono demandate alla disciplina di dettaglio della Giunta regionale, sentiti enti locali, imprese e consumatori.

Interventi di rilevanza regionale

Sono qualificati di rilevanza regionale, se fuori dai centri storici, gli interventi più significativi sulle grandi strutture di vendita, in particolare:

  • aperture oltre 15.000 mq;
  • ampliamenti oltre il 30% per strutture oltre 15.000 mq o che superano tale soglia;
  • aperture oltre 8.000 mq quando richiedano variante urbanistica;
  • ampliamenti oltre il 30% o che superino 8.000 mq con variante urbanistica;
  • aperture in ambiti territoriali di rilevanza regionale, se richiedono variante urbanistica.

Tali interventi sono soggetti ad accordo di programma ex articolo 34 del TUEL, con conferenza di servizi obbligatoria e partecipazione necessaria di comune, provincia e Regione. L’accordo può includere perequazione urbanistica destinata alla riqualificazione del centro urbano e, una volta approvato, sostituisce gli atti amministrativi necessari, potendo valere anche come autorizzazione commerciale se la documentazione è completa.

Sanzioni e controlli

L’apertura senza SCIA o senza autorizzazione, così come la mancanza o perdita dei requisiti soggettivi, comporta chiusura immediata, ritiro dell’autorizzazione e sanzione da 2.500 a 15.000 euro. Sono previste ulteriori sanzioni per ampliamento o trasferimento senza titolo, per subingresso senza SCIA e per l’outlet privo dei requisiti definitori. Il comune è l’autorità competente per accertamento, riscossione e introiti.

Norme transitorie e abrogazioni

La legge contiene un articolato regime transitorio per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, distinguendo quelli non sospesi, quelli sospesi dalla legge regionale n. 30/2011, quelli relativi alla legge regionale n. 42/2012 e quelli relativi ai locali storici. È inoltre consentito, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, l’ampliamento una tantum di grandi strutture e parchi commerciali già autorizzati, entro il 20% e comunque entro 2.500 mq, con avvio lavori entro 60 giorni dal rilascio.

Sono abrogate, tra le altre, la legge regionale n. 15/2004, la legge regionale n. 37/2004, la legge regionale n. 30/2011 e la legge regionale n. 42/2012, con le eccezioni e salvezze espressamente previste.

Disposizioni finali e finanziarie

Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo n. 114/1998 e il decreto legislativo n. 59/2010. I locali storici già iscritti nel precedente elenco sono iscritti di diritto nel nuovo elenco regionale.

La legge individua la copertura finanziaria per gli oneri correnti e di investimento e dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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