Cassazione Civile, Ordinanza n. 22512/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in sede di appello, del pagamento di somme richieste da un dipendente comunale a titolo di compenso incentivante ex art. 18 l. n. 109/1994 per attività di progettazione e direzione lavori svolte tra il 1999 e il 2008. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuto solo una minima somma; la Corte d'appello aveva confermato il risultato, ritenendo che il regolamento comunale fosse stato adottato solo nel 2007 e che, per i periodi precedenti, mancassero una disciplina pattizia collettiva e i presupposti per riconoscere il compenso, escludendo anche una liquidazione equitativa. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su questioni non devolute e omessa considerazione della prova dell'attività svolta; 2) vizio motivazionale e pretesa illegittimità della declaratoria di inammissibilità della produzione documentale ulteriore, proveniente dal Comune e acquisita solo nel 2016; 3) contraddittorietà della motivazione, perché la decisione avrebbe confermato la sentenza di primo grado ma allo stesso tempo riconosciuto soltanto il compenso relativo a un incarico del 2008 per importo minimo; 4) violazione del diritto alla giusta retribuzione e del legittimo affidamento, lamentando il ritardo del Comune nell'adozione del regolamento e sostenendo che l'ente non potesse sottrarsi al pagamento delle somme approvate dalla giunta per il solo fatto di avere tardato nell'adeguamento regolamentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva deciso entro i limiti della domanda, applicando la disciplina legale del compenso incentivante e potendo anche rilevare d'ufficio una norma ostativa al diritto vantato senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché censurava un vizio motivazionale su una questione processuale senza indicare le norme asseritamente violate, senza specificare il contenuto e la decisività della documentazione non ammessa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché non coglieva la reale ratio della decisione, anche in relazione all'assenza di un valido appello incidentale del Comune. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non attaccava la ratio decidendi centrale, fondata sul principio per cui, in casi analoghi, il ritardo dell'amministrazione nell'adozione del regolamento non consente di riconoscere il compenso richiesto, ma al più un diverso titolo risarcitorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 109/1994
Il diritto all'incentivo è riconoscibile solo se ricorrono le condizioni previste dalla legge vigente ratione temporis, inclusa la necessaria disciplina della materia da parte della contrattazione collettiva decentrata e, nei limiti previsti, del regolamento dell'amministrazione.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di appello di confermare la decisione sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti o di una diversa ricostruzione fattuale, purché resti nell'ambito del petitum e della causa petendi.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma il motivo deve attaccare la concreta ratio decidendi e indicare specificamente la norma asseritamente violata.
Nel ricorso per cassazione i vizi processuali devono essere dedotti come error in procedendo e non come semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Richiamato indirettamente nella logica dell'onere probatorio, nella misura in cui il ricorrente non ha assolto gli oneri di specifica allegazione e autosufficienza sul contenuto e sulla decisività delle prove invocate.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per superare la carenza dei presupposti legali del compenso incentivante richiesto.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte non lo ha ritenuto idoneo a fondare il riconoscimento del compenso in assenza dei presupposti normativi e pattizi.
Richiamato come norma che imponeva l'adozione del regolamento, ma la sua violazione è stata considerata, nel ragionamento della Corte, eventualmente rilevante sul diverso piano risarcitorio, non per il riconoscimento del compenso domandato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice può confermare la decisione di primo grado sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti o di una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché resti entro i confini del petitum e della causa petendi.
- Il giudice di appello può rilevare d'ufficio una norma di legge che escluda il diritto azionato, se i fatti costitutivi rilevanti risultano già allegati e acquisiti agli atti, anche quando in primo grado la controversia sia stata decisa su altri profili.
- Nel ricorso per cassazione i vizi processuali devono essere censurati indicando specificamente la norma processuale violata, il contenuto dell'atto o della prova rilevante e la sua decisività; non è sufficiente dedurre un generico difetto di motivazione.
- È inammissibile la censura che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi idonee a sorreggere la decisione impugnata.
- Il compenso incentivante per attività tecniche svolte nell'ambito dell'opera pubblica non può essere riconosciuto in via equitativa in mancanza della disciplina pattizia e regolamentare richiesta dalla normativa applicabile; l'eventuale ritardo dell'amministrazione nell'adozione del regolamento può al più fondare una diversa pretesa risarcitoria, non il pagamento del compenso come tale.
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