Cassazione Penale, Sentenza n. 26176/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/01/2024 che ha nuovamente rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies D.L. 15/01/1991 n. 8 (conv. L. 15/03/1991 n. 82). Il ricorrente censura violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizi di motivazione in relazione agli artt. 47-ter I.ord. penitenziaria e 16-nonies per inosservanza della precedente sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione (sent. n. 21376/2023). In particolare si contesta che il Tribunale abbia reiterato le stesse carenze: ha basato il giudizio sulla pericolosità residua su fatti anteriori alla collaborazione, non ha valutato adeguatamente la condotta successiva all'inizio della collaborazione, ha dato rilievo al comportamento del 3 giugno 2016 nonostante fosse stato considerato privo di rilievo disciplinare, ha considerato ostativa l'entità della pena complessiva e i giudizi pendenti senza considerare che il rispetto del minimo di pena necessario rende irrilevante il residuo, e non ha tenuto conto delle relazioni positive della Procura Nazionale Antimafia e degli aggiornamenti sul percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia sostanzialmente reiterato i medesimi vizi di motivazione già censurati nella precedente sentenza di annullamento, omettendo di valutare concretamente la condotta del ricorrente nel periodo successivo all'inizio della collaborazione e senza motivare adeguatamente le ragioni ostative alla concessione del beneficio, nonostante la presenza di elementi positivi aggiuntivi (relazione della Procura Nazionale Antimafia e aggiornamento del Gruppo di Osservazione e Trattamento). La decisione è stata cassata con rinvio per nuovo esame conforme alle indicazioni della Corte.
Norme richiamate
D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991 n. 82 (art. 16-nonies)
L'art. 16-nonies richiede il requisito del ravvedimento per la concessione di benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia. La Corte chiarisce che la collaborazione non produce di per sé una presunzione di ravvedimento: è necessario rilevare elementi specifici e concreti, soprattutto relativi al periodo successivo all'inizio della collaborazione, che dimostrino in positivo la trasformazione del percorso di vita del detenuto.
Norma procedurale invocata dal ricorrente in relazione alla legittimità/ammissibilità del ricorso; la Corte ha comunque pronunciato la propria valutazione sul vizio di motivazione riscontrato nel provvedimento impugnato.
Art. 47-ter Ordinamento penitenziario
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione del comportamento del detenuto e del percorso rieducativo. La Corte sottolinea che la valutazione deve considerare elementi concreti quali durata e continuità della collaborazione, rapporti familiari e con il personale giudiziario, attività lavorative o formative e attività sociali post-collaborazione.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio, dopo annullamento per vizi di motivazione, è libero nella valutazione di merito ma è vincolato a compiere le indagini e le valutazioni indicate dalla sentenza di annullamento e non può reiterare i medesimi vizi di motivazione precedentemente censurati.
- Per i benefici penitenziari spettanti ai collaboratori di giustizia (art. 16-nonies) la collaborazione non genera automaticamente la presunzione del ravvedimento: è necessaria la presenza di elementi specifici, concreti e positivi che attestino il cambiamento, valutati soprattutto sul periodo successivo all'inizio della collaborazione.
- Fatti antecedenti alla collaborazione, o episodici e lontani nel tempo, prive di rilevanza disciplinare, non devono avere preponderante incidenza negativa se non adeguatamente ponderati nel contesto complessivo del percorso rieducativo.
- L'esistenza di procedimenti pendenti o del residuo di pena non è automaticamente ostativa all'ammissione ai benefici quando sia stato rispettato il quantum minimo di pena richiesto dalla normativa; il giudizio deve essere motivato considerando la variabilità dei tempi della giustizia.
- Relazioni favorevoli di autorità come la Procura Nazionale Antimafia e aggiornamenti sul trattamento del detenuto devono essere adeguatamente considerati e valutati dal giudice nel bilancio complessivo ai fini della concessione del beneficio.
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