Cassazione Penale, Sentenza n. 17314/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso la decisione del magistrato di sorveglianza di applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, misura connessa alla condanna inflitta dalla Corte d'assise d'appello di Palermo (14/05/2020) per associazione di tipo mafioso, riciclaggio e subornazione. Il ricorrente deduceva: 1) che risultava pendente o comunque possibile la revisione della condanna per il reato associativo; 2) che erano intervenute pronunce di assoluzione ed esterni provvedimenti favorevoli nei confronti dei vertici del sodalizio che avrebbero inciso sulla sussistenza del gruppo contestato; 3) la mancata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale da parte del Tribunale, con assenza di motivazione sul giudizio prognostico richiesto dall'art.133 c.p.; 4) il positivo comportamento in carcere, l'adesione ai trattamenti e i sereni rapporti familiari come elementi idonei a smentire la persistenza della pericolosità. Denunciava inoltre inosservanza di norme (art.4 lett. b) d.lgs. n.159/2011 e art.24 Cost.) e vizio di motivazione e nullità ai sensi dell'art.178 lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha svolto un'adeguata e specifica valutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale alla luce degli elementi emersi (pregresse assoluzioni dei vertici del sodalizio, procedimento di revisione non adeguatamente considerato, relazioni sul comportamento carcerario favorevole, informazioni di polizia poco esplicitate). La Corte ha richiamato i principi di diritto: dopo le modifiche di legge successive alla legge Gozzini non è ammessa un'applicazione automatica delle misure di sicurezza; occorre un accertamento preventivo, attuale e individualizzato della pericolosità sociale, ancorato agli elementi previsti dall'art.133 c.p. Anche in caso di condanna per associazione mafiosa esiste una presunzione semplice desumibile dalla natura del sodalizio, ma questa può essere superata da elementi concreti. Per tali ragioni la decisione è stata cassata e rinviata per un nuovo esame sull'attualità e la persistenza della pericolosità sociale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b)
Richiamata dal ricorrente per contestare l'applicazione della misura; la Corte non respinge il rilievo ma sottolinea la necessità dell'accertamento individualizzato della pericolosità per l'applicazione delle misure
Costituzione, art. 24
Invocato in relazione al diritto di difesa e al necessario contraddittorio e motivazione; la Corte valorizza la necessità di motivazione puntuale e di esame degli elementi probatori
legge 10/10/1986, n. 633 (c.d. legge Gozzini), art. 31
tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa
Stabilisce l'obbligo di accertamento preventivo della pericolosità per tutte le misure di sicurezza; la Corte richiama che non è ammessa applicazione automatica basata su presunzioni assolute
Riferito alla misura collegata alla condanna per associazione mafiosa; la Corte afferma che per i reati di tipo mafioso opera una presunzione semplice di pericolosità desumibile dalla natura del sodalizio, ma essa è superabile da elementi concreti
Definizione di persona socialmente pericolosa e presupposti per le misure di sicurezza; la Corte ricorda che l'accertamento deve essere attuale e concreto
Elenca i criteri che devono essere considerati per il giudizio prognostico (motivi a delinquere, carattere, precedenti, vita antecedente e susseguente, condizioni familiari e sociali); la Corte incita a fondo utilizzo di tali parametri per valutare la persistenza della pericolosità
Principio di legalità nella determinazione delle misure di sicurezza; richiamato come limite al potere discrezionale
Prevede che l'applicazione della misura postula l'accertamento della pericolosità sociale; la Corte lo richiama come presupposto dell'efficacia dell'atto esecutivo
codice penale, artt. 207 e 208
Disciplinano il riesame e la cessazione della misura: il giudice deve verificare la persistenza o la cessazione della pericolosità anche dopo l'espiazione della pena
codice di procedura penale, art. 679
Attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza; la Corte ricorda il ruolo di quest'ultimo nell'attualizzare la valutazione della pericolosità
codice di procedura penale, art. 680
Regola l'appello al Tribunale di sorveglianza; la Corte evidenzia l'obbligo di motivazione anche in sede di appello
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Riferito dal ricorrente per denunciare nullità per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura motivazionale
codice penale, art. 204 (abrogato)
Richiamata storicamente: la Corte sottolinea che l'epoca delle pericolosità sociali presunte è superata e che oggi è richiesto un accertamento concreto e attuale
Massime di principio
- La misura di sicurezza personale può essere applicata solo dopo un accertamento individualizzato e attuale della pericolosità sociale; non è sufficiente fare riferimento alla sola condanna passata senza motivare in concreto la persistenza del rischio di recidiva
- Nel caso di condanna per associazione mafiosa esiste una presunzione semplice di pericolosità desumibile dalla natura del sodalizio, ma questa presunzione può essere efficacemente contrastata con elementi concreti (assoluzioni intervenute, procedure di revisione, comportamento carcerario positivo, reinserimento sociale)
- Il magistrato di sorveglianza e il Tribunale in sede di appello devono motivare puntualmente il giudizio prognostico richiamando e valutando gli elementi indicati dall'art.133 c.p. (motivi a delinquere, carattere, precedenti, condotta durante e dopo la pena, condizioni familiari e sociali)
- Non è ammesso recepire acriticamente valutazioni di altri provvedimenti: le decisioni in materia di misure di sicurezza o prevenzione possono essere valorizzate, ma richiedono autonoma e specifica valutazione nell'ambito del nuovo procedimento
- Se il provvedimento non affronta in modo specifico e motivato gli elementi posti a fondamento della contestazione (p.es. revisione, assoluzioni, relazioni sul comportamento), la decisione è vulnerabile e può essere cassata con rinvio per nuovo esame
- Gli elementi positivi emersi durante l'esecuzione della pena (adesione ai trattamenti, relazioni comportamentali favorevoli, mancanza di esperienze esterne negative) vanno considerati come possibili indici di cessazione o attenuazione della pericolosità e richiedono valutazione argomentata
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