Cassazione Civile, Ordinanza n. 04784/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La vicenda nasce da una dichiarazione di fallimento in estensione pronunciata dal Tribunale di Gela nei confronti di una cd. supersocietà di fatto ritenuta esistente tra alcune società di capitali e una persona fisica, con ulteriore estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. Il giudice di merito aveva valorizzato, come indici della società di fatto, l’identità delle compagini e delle sedi, la presenza gestionale della persona fisica, garanzie fideiussorie reciproche, identità dell’oggetto sociale, cessioni di rami d’azienda e flussi di denaro non giustificati. La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto i reclami, ritenendo integrati il comune intento sociale e l’insolvenza. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: difetto di contraddittorio per mancata notifica del ricorso per estensione al fallimento di una società già fallita, asserita insussistenza dei presupposti della supersocietà di fatto (comune intento, economicità aggiuntiva, contestualità dei soci), vizi motivazionali, violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sulle prove, omesso esame di fatti decisivi, nonché errata valorizzazione di alcuni elementi indiziari (finanziamenti, scritture private, cessioni aziendali, c.t.u.).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso, in via preliminare, che vi fosse un vizio di contraddittorio utile ai ricorrenti per la mancata notifica al P.M. o al fallimento già evocato, rilevando che nei procedimenti soggetti all’intervento obbligatorio del P.M. è sufficiente la comunicazione ex art. 71 c.p.c. e che la relativa nullità, se omessa, non è azionabile dalle altre parti ma solo dalla parte pubblica. Nel merito ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi sulle violazioni di legge perché essi miravano, in realtà, a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte d’appello fosse almeno al livello del "minimo costituzionale", che la prova presuntiva fosse stata valutata correttamente in modo globale e che gli elementi indiziari fossero stati apprezzati secondo i principi di gravità, precisione e concordanza. Confermato quindi il fallimento in estensione della supersocietà di fatto e, per ripercussione, dei soci illimitatamente responsabili. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
consente l’estensione del fallimento alla società di fatto e, per riflesso, ai soci illimitatamente responsabili quando sia accertata la fattispecie societaria e l’insolvenza; la sua applicazione resta ancorata a valutazioni di fatto del giudice di merito.
richiama il procedimento ex art. 15 l.fall. per la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile.
l’insolvenza deve risultare accertata anche con riferimento ai soggetti coinvolti nella dichiarazione di fallimento.
nel procedimento prefallimentare interviene il Pubblico Ministero che ha assunto l’iniziativa; ai fini dell’intervento è sufficiente la comunicazione degli atti all’ufficio del P.M.
impone l’intervento obbligatorio del P.M. nelle cause che egli stesso potrebbe proporre.
la nullità derivante dall’omesso intervento del P.M. si evita con la comunicazione degli atti all’ufficio competente; non occorrono ulteriori notifiche.
il P.M., una volta intervenuto, può esercitare i poteri processuali previsti dalla norma, ma il mancato esercizio non determina nullità automatica degli atti.
richiamato per i requisiti della società di fatto: esercizio in comune di un’attività economica e scopo di dividerne gli utili.
richiamato per la disciplina dei tipi societari e per la configurabilità della società di fatto.
evocato nel dibattito sulla partecipazione di società di capitali a una società di persone di fatto, ma la giurisprudenza richiamata ne ha superato le obiezioni.
la eventuale nullità della supersocietà di fatto opererebbe come causa di scioglimento, senza elidere retroattivamente il rapporto sociale.
richiamato quale disciplina dell’accollo ex lege dei debiti risultanti dai libri contabili dell’azienda ceduta in caso di cessione d’azienda.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione, se logicamente motivata, è riservata al giudice di merito.
non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre; la censura è ammissibile solo se siano poste a base della decisione prove non dedotte o prove legali mal valutate.
la valutazione delle prove, salvo quelle legali, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la mera insufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare solo violazioni o false applicazioni di norme di diritto, non una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rileva per nullità processuali e per motivazione apparente o mancante nei limiti costituzionali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non al riesame delle prove o delle argomentazioni.
il motivo di ricorso deve specificare in modo intelligibile le ragioni della denunciata violazione di legge.
richiamato come rimedio di revocazione spettante alla parte pubblica in caso di omesso intervento del P.M.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
richiamato per l’assenza di fondi dei fallimenti costituiti.
Massime di principio
- Per configurare una supersocietà di fatto non basta richiamare singoli indici isolati: occorre una valutazione complessiva degli elementi probatori da cui risulti il comune intento sociale e la cooperazione stabile nell’esercizio dell’attività economica.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di una diversa ricostruzione dei fatti; ciò appartiene al giudice di merito ed è sottratto al controllo di legittimità salvo specifiche anomalie.
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve valutare globalmente gli indizi, verificandone gravità, precisione e concordanza; non è necessario che ogni singolo indizio sia decisivo, né che gli indizi siano tutti univoci se il quadro complessivo è logicamente coerente.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, oppure all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile la semplice insufficienza argomentativa.
- Nel procedimento di estensione del fallimento, la partecipazione del Pubblico Ministero nelle ipotesi di intervento obbligatorio è assicurata dalla comunicazione degli atti all’ufficio competente; l’omissione di tale intervento non è fatta valere dalle parti private, ma solo dalla parte pubblica nei rimedi propri.
- La configurabilità della supersocietà di fatto tra società e persone fisiche non è esclusa dalla partecipazione di società di capitali, purché sia rigorosamente provato l’esercizio in comune dell’attività, il fondo comune e l’esteriorizzazione del vincolo societario verso i terzi.
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