Sentenza del 08/02/2017 n. 3356 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
D.A.M. aveva impugnato quattro intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, ILOR, sanzioni e interessi relativi agli anni d’imposta 1982-1985, deducendo, tra l’altro, di non aver ricevuto la notifica delle cartelle presupposte. La CTP di Brindisi aveva accolto il ricorso e la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la notifica delle cartelle. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato l’obbligo di conservare ed esibire la documentazione di notifica oltre cinque anni; ha sostenuto che le relate consentivano di collegare la documentazione a due cartelle e che, in caso di irreperibilità, bastava provare il deposito presso la casa comunale; ha eccepito l’intempestività dell’opposizione; infine ha contestato la regolazione delle spese.
La decisione
La Cassazione, con decisione del 12 gennaio 2017 depositata l’8 febbraio 2017, ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: il limite quinquennale di conservazione previsto dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973 non esonera il concessionario che agisce o resiste in giudizio dal provare la regolarità della notifica; la conservazione deve proseguire per il tempo necessario all’uso processuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, perché Equitalia non aveva trascritto né prodotto le relate che avrebbero dovuto dimostrare il collegamento con le cartelle. Il terzo e il quarto motivo, rispettivamente sull’intempestività dell’opposizione e sulle spese, sono rimasti assorbiti. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione, poiché la contribuente, parte vittoriosa, non si era costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 5
Invero il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, prevede che il concessionario ha l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente, ma ciò non implica anche che il concessionario che intenda agire o resistere in giudizio sia esonerato dall'obbligo di fornire la prova di aver correttamente proceduto alla notifica, poichè in tal caso l'obbligo della conservazione permane per il tempo necessario per l'uso processuale.
Il termine quinquennale riguarda l’obbligo ordinario di conservazione e di esibizione su richiesta del contribuente, ma non elimina l’onere probatorio in giudizio. Se il concessionario agisce o resiste in giudizio, deve conservare i documenti necessari a provare la notifica per tutto il tempo utile al loro impiego processuale.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato quale parametro processuale per i motivi di ricorso per violazione di legge; la decisione non ne enuncia una distinta interpretazione.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo, ma la Corte non ne sviluppa l’applicazione: dichiara il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché le relate non sono state trascritte né prodotte.
Massime di principio
- La scadenza del periodo ordinario di conservazione dei documenti di notifica non esonera l’agente della riscossione dal provare in giudizio la regolarità della notificazione quando la prova sia necessaria per difendere la legittimità della pretesa.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la valutazione della documentazione compiuta dal giudice di merito deve indicare in modo autosufficiente gli atti rilevanti, trascrivendone il contenuto e rendendoli disponibili alla Corte; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
- Quando l’opposizione è accolta perché non risulta provata la notifica degli atti presupposti e il ricorso per cassazione dell’agente della riscossione viene rigettato, il contribuente mantiene l’esito favorevole ottenuto nei gradi di merito.
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