Cassazione Civile, Sentenza n. 33198/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 279/2017 della Corte d'Appello di Genova relativa a controversia sulla esistenza e sulle condizioni di una servitù di passaggio pedonale e di una servitù coattiva di acquedotto sul fondo Greco-Vaccarezza. I ricorrenti deducevano, tra l'altro, nullità per violazione dell'art. 383 c.p.c., vizi di motivazione nella valutazione del requisito dell'apparenza della servitù e dei presupposti per la servitù di acquedotto (art. 1037 c.c.), omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. circa la dedotta incompatibilità della servitù con il giardino (art. 1033 c.c.), nonché altre doglianze sulla prova e sul giudicato in tema di risarcimento danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi, secondi e quinti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; ha invece accolto il terzo motivo (omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione relativa all'art. 1033 c.c. circa l'attraversamento del giardino con tubazioni) e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione affinchè esamini specificamente la questione omessa. Sono state inoltre confermate alcune valutazioni di merito sulla apparente sussistenza della servitù e sulla disponibilità e sufficienza dell'acqua in relazione alla servitù di acquedotto, ma la decisione finale è stata annullata per la lacuna di cui sopra.
Norme richiamate
Disciplina il rinvio dopo cassazione: la Corte ha chiarito che la statuizione di rinvio individua l'ufficio giudiziario competente; la violazione riguarda l'alterità dei singoli magistrati, non la sezione dell'ufficio; dunque non c'è nullità se il giudizio è davanti all'ufficio indicato.
Stabilisce i limiti del giudice di rinvio: deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte ribadisce le diverse possibilità di sindacato e valutazione dei fatti a seconda dei motivi della cassazione (vizi di diritto vs vizi di motivazione).
Obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni di fatto e di diritto devolutegli: la Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché la Corte d'Appello non ha esaminato la specifica doglianza relativa all'art. 1033 c.c., configurando omissione di pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Regola il vizio per omesso esame di fatto decisivo denunciabile in Cassazione; la Corte ha ricordato i rigorosi requisiti di indicazione del fatto storico e della sua decisività e ha respinto il ricorso incidentale perché esso mirava a censurare in realtà la motivazione, non l'omesso esame di un fatto decisivo.
Disciplina la servitù di acquedotto coattiva: la Corte ha richiamato che per costituire tale servitù occorre verificare la maggiore convenienza del tracciato ma anche la disponibilità dell'acqua al titolare del fondo dominante e la sua sufficienza per l'uso richiesto; la Corte d'Appello ha ritenuto che tali condizioni risultassero dagli atti.
Previsioni relative ai modi e ai limiti delle servitù: nel caso era dedotta l'incompatibilità della servitù di acquedotto con l'imposizione sul giardino; la Corte ha ritenuto tale questione non esaminata dalla Corte d'Appello e ha disposto il rinvio perché venga valutata.
Consente lo spostamento del luogo di esercizio della servitù: la Corte d'Appello aveva applicato questa norma disponendo il trasferimento del passaggio secondo il tracciato tecnico ritenuto meno dannoso.
Principio sulla prova: onere della prova a carico di chi vuol far valere un diritto; la norma è stata richiamata nelle doglianze concernenti la prova del danno e delle condizioni della servitù.
Riguarda la riparazione del danno da fatto illecito: invocata dalle parti in relazione alla quantificazione del risarcimento; la Corte ha ritenuto corretta la devoluzione della questione al giudice d'appello e ha respinto la censura sul tema.
Norma citata in relazione a questioni probatorie e valutazione delle prove; nella motivazione la Corte ha trattato le doglianze probatorie come contestazioni sulla rivalutazione dei fatti, non come omissioni decisive.
Richiamato assieme ad altre norme procedurali nella censura iniziale; la Corte ha valutato che le rimostranze attinenti alla violazione di norme di diritto erano in parte inammissibili per mancata enunciazione specifica dei quesiti nella precedente fase.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsione sul contributo unificato per l'impugnazione: la Corte ha disposto l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte delle ricorrenti incidentali se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio dopo cassazione il giudice ha limiti diversi a seconda che la cassazione abbia enunciato un principio di diritto o abbia censurato la motivazione: quando la cassazione riguarda vizi motivazionali il giudice di rinvio può rivalutare i fatti e acquisire altri elementi nei limiti delle preclusioni pregresse.
- Per acquisire una servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non basta l'uso continuativo: occorre l'apparenza, ossia segni oggettivi e permanenti che mostrino la destinazione specifica dell'opera all'esercizio della servitù ("quid pluris").
- La costituzione di una servitù coattiva di acquedotto richiede non solo la maggiore convenienza del tracciato ma anche la prova della disponibilità dell'acqua da parte del fondo dominante e della sua sufficienza per l'uso richiesto; tali elementi devono emergere con motivazione chiara.
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente su tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti; l'omessa pronuncia su una questione determinante (art. 112 c.p.c.) giustifica la cassazione e il nuovo rinvio limitato alla trattazione di quella lacuna.
- La censura per omesso esame di fatto decisivo in Cassazione (art. 360, comma 1, n.5) richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, della sua prova negli atti, della discussione processuale e della sua decisività: non può essere usata per impugnare genericamente la motivazione di merito.
- Sul tema della composizione del giudice in sede di rinvio (art. 383 c.p.c.) la pronuncia di cassazione che indica l'ufficio giudiziario vincola al relativo ufficio; la regola sull'alterità riguarda invece i singoli magistrati e non la sezione.
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