Cassazione Civile, Sentenza n. 33119/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n.4257/2018 che aveva confermato il rigetto dell'opposizione della Regione al decreto ingiuntivo n.8514/2010 emesso a favore del Consorzio CO.GE.RI. per il rimborso di euro 191.089,05 a titolo di indennità espropriative relative a lavori infrastrutturali. La Regione deduceva la carenza di legittimazione passiva sulla base dell'art.3, c.3 del DPCM 21.02.2000 (come modificato dal DPCM 21.09.2001), sostenendo che la competenza e l'onere per il contenzioso relativo a fatti e atti anteriori al trasferimento delle strade spettino all'ANAS e non alla Regione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: la Corte d'appello ha interpretato erroneamente l'art.3, c.3 DPCM 21.02.2000 (mod. DPCM 21.09.2001). Sulla base dell'orientamento recente della giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 17013/2022) la Cassazione ha stabilito che la deroga attribuisce ad ANAS la competenza e l'onere per il contenzioso che traggano origine da fatti od atti anteriori alla data di trasferimento (31.12.2000), indipendentemente dalla data di definizione o dalla pendenza del processo. Ne consegue che la Regione Campania era priva di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso avanzata dal Consorzio; la sentenza di appello è stata cassata e, nel merito, è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Regione.
Norme richiamate
DPCM 21.02.2000, art. 3 (come modificato dal DPCM 21.09.2001)
"Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3"; "Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara..."; "Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti"
La Corte interpreta il comma 3 in senso autonomo rispetto alla prima parte: l'eccezione attribuisce ad ANAS la competenza e l'onere per il contenzioso che abbia per origine fatti o atti anteriori alla data del trasferimento (31.12.2000), indipendentemente dalla data di definizione o dalla pendenza del procedimento; l'avverbio "altresì" si riferisce ai "beni trasferiti" e non collega la norma alle sole ipotesi relative allo stato dei lavori.
Richiamato come criterio interpretativo regolatore della materia del trasferimento di funzioni e competenze; evocato dalla Regione quale principio di riferimento per la ricostruzione della sfera di competenza tra ANAS e Regioni.
Individua la disciplina del concessionario: il Consorzio CO.GE.RI. agiva nella veste di concessionario ex lege, rilevante per la richiesta di restituzione delle anticipazioni sostenute per espropri.
Invocato dalla Regione quale regola generale di interpretazione normativa; la censura di cassazione era fondata su diversa interpretazione giuridica della norma e non su fatti di merito.
Norma di riferimento per il mezzo di impugnazione utilizzato dalla Regione (violazione di legge e falsa applicazione), invocata per criticare l'interpretazione giuridica resa dai giudici di merito.
Massime di principio
- Per applicare l'eccezione dell'art.3, c.3 DPCM 21.02.2000 (mod. 21.09.2001) occorre verificare se la pretesa oggetto del contenzioso trovi origine in fatti o atti anteriori alla data di trasferimento (31.12.2000); non è decisiva la data di pendenza o di definizione del giudizio.
- L'ultima parte del comma 3 va interpretata autonomamente rispetto alla prima (che riguarda lo stato dei lavori e i bandi): le due ipotesi derogatorie sono distinte e indipendenti.
- Se il contenzioso trae origine da fatti/atti anteriori al trasferimento, la competenza e l'onere restano in capo ad ANAS anche se il processo è stato instaurato o definito dopo la data del trasferimento.
- La preclusione per giudicato sostanziale opera solo se vi è identità di parti, petitum e causa petendi: decisioni tra le stesse parti non vincolano su questioni esclusivamente interpretative di norme non rientranti nel petitum autonomo.
- In sede di cassazione la censura deve riguardare questioni di diritto (esegesi normativa); la valutazione dei fatti di merito e dell'interpretazione contrattuale è sindacabile solo nei limiti dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di fatto decisivo.
- Documenti amministrativi o scambi tra enti (note, verbali) non sono sufficienti a modificare l'allocazione di competenze stabilita dalla norma di legge/atto primario e non prevalgono sulla corretta interpretazione normativa.
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