Cassazione Civile, Sentenza n. 33104/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Regione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua legittimazione passiva a rimborsare il Consorzio CO.GE.RI. di somme anticipate a titolo di indennità per servitù di elettrodotto, versate a terzi in espropri per opere infrastrutturali. Il motivo unico dedotto in Cassazione era l'erronea interpretazione dell'art. 3, comma 3, del DPCM 21.02.2000 (come modificato dal DPCM 21.09.2001) e dell'art. 101 del d.lgs. n.112/1998: la Regione sosteneva che, qualora la domanda di rimborso trovi titolo in fatti o atti anteriori alla "scadenza" indicata dalla norma (31.12.2000), la competenza/onere resta ad ANAS e non si trasferisce alla Regione, indipendentemente dalla pendenza o definizione del contenzioso alla data del trasferimento dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione: ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'appello (secondo la quale la deroga opera solo per i contenziosi ancora pendenti alla data del trasferimento) e ha affermato che la previsione normativa va intesa nel senso che, se la pretesa trova titolo in fatti o atti anteriori alla data individuata dalla norma, la competenza e l'onere restano ad ANAS. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito la questione della mancata legittimazione passiva della Regione, è stato revocato il decreto ingiuntivo emanato nei confronti della Regione Campania.
Norme richiamate
DPCM 21.02.2000, art. 3
"Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3"; "Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti."
La Corte interpreta l'ultimo inciso del comma 3 come riferito ai beni trasferiti e stabilisce che la deroga attribuisce ad ANAS la competenza/onere per i contenziosi che trovano titolo in fatti o atti anteriori alla data limite (31.12.2000), senza richiedere che il contenzioso sia pendente alla data del trasferimento dei beni.
DPCM 21.09.2001 (modifica art. 3 DPCM 21.02.2000)
Modifica richiamata e considerata unitariamente nella lettura dell'art. 3; conferma la deroga a favore di ANAS per i casi indicati.
Richiamato dalla Regione come strumento interpretativo per ricondurre alla competenza di ANAS le controversie fondate su atti/fatti anteriori alla scadenza normativa.
art. 12 delle Preleggi al c.c.
Invocato come criterio generale di interpretazione delle norme civili in relazione alla censura di violazione e falsa applicazione normativa.
Fondamento della doglianza in Cassazione (violazione di norme di diritto nell'interpretazione data dai giudici di merito).
Richiamata per qualificare il Consorzio come concessionario ex lege e collocare i rapporti di rimborso nell'ambito della convenzione di concessione.
Massime di principio
- La deroga prevista dall'art. 3, comma 3, DPCM 21.02.2000 (come modificato) attribuisce ad ANAS la competenza/onere per i contenziosi che "trovano titolo" in fatti o atti anteriori alla data-limite (31.12.2000): il criterio è temporale rispetto agli atti che hanno dato origine alla pretesa, non rispetto alla pendenza del giudizio al momento del trasferimento.
- Non è necessario che il contenzioso sia ancora pendente alla data del trasferimento perché operi la deroga: anche controversie già definite possono rientrare nella competenza di ANAS se la pretesa si fonda su atti/fatti anteriori alla scadenza normativa.
- Per stabilire la titolarità della responsabilità occorre documentare la data degli atti/fatti che giustificano la pretesa (es. data di sentenze, atti espropriativi, liquidazioni), non limitarsi alla data di trasferimento dei beni.
- Le interpretazioni giurisprudenziali rese in un giudizio non necessariamente vincolano altri giudici rispetto alla stessa norma quando l'oggetto del nuovo giudizio non coincide integralmente in petitum e causa petendi; l'ermeneutica normativa resta sindacabile.
- In sede di Cassazione la censura deve essere rivolta all'erronea interpretazione della norma (violazione di legge); la ricostruzione di fatti o l'interpretazione contrattuale sono sindacabili limitatamente ai canoni di diritto (omesso esame di fatto decisivo, violazione dei criteri legali di interpretazione).
- Prassi operativa consigliata: chi invoca la competenza di ANAS deve provare che la pretesa trova titolo in atti/fatti anteriori alla data-legge; chi invece difende la titolarità regionale deve dimostrare che la fonte della pretesa è successiva alla scadenza indicata nella norma.
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