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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33104/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Regione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua legittimazione passiva a rimborsare il Consorzio CO.GE.RI. di somme anticipate a titolo di indennità per servitù di elettrodotto, versate a terzi in espropri per opere infrastrutturali. Il motivo unico dedotto in Cassazione era l'erronea interpretazione dell'art. 3, comma 3, del DPCM 21.02.2000 (come modificato dal DPCM 21.09.2001) e dell'art. 101 del d.lgs. n.112/1998: la Regione sosteneva che, qualora la domanda di rimborso trovi titolo in fatti o atti anteriori alla "scadenza" indicata dalla norma (31.12.2000), la competenza/onere resta ad ANAS e non si trasferisce alla Regione, indipendentemente dalla pendenza o definizione del contenzioso alla data del trasferimento dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione: ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'appello (secondo la quale la deroga opera solo per i contenziosi ancora pendenti alla data del trasferimento) e ha affermato che la previsione normativa va intesa nel senso che, se la pretesa trova titolo in fatti o atti anteriori alla data individuata dalla norma, la competenza e l'onere restano ad ANAS. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito la questione della mancata legittimazione passiva della Regione, è stato revocato il decreto ingiuntivo emanato nei confronti della Regione Campania.

Norme richiamate

  • DPCM 21.02.2000, art. 3

    "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3"; "Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti."

    La Corte interpreta l'ultimo inciso del comma 3 come riferito ai beni trasferiti e stabilisce che la deroga attribuisce ad ANAS la competenza/onere per i contenziosi che trovano titolo in fatti o atti anteriori alla data limite (31.12.2000), senza richiedere che il contenzioso sia pendente alla data del trasferimento dei beni.

  • DPCM 21.09.2001 (modifica art. 3 DPCM 21.02.2000)

    Modifica richiamata e considerata unitariamente nella lettura dell'art. 3; conferma la deroga a favore di ANAS per i casi indicati.

  • art. 101 d.lgs. n.112/1998

    Richiamato dalla Regione come strumento interpretativo per ricondurre alla competenza di ANAS le controversie fondate su atti/fatti anteriori alla scadenza normativa.

  • art. 12 delle Preleggi al c.c.

    Invocato come criterio generale di interpretazione delle norme civili in relazione alla censura di violazione e falsa applicazione normativa.

  • art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

    Fondamento della doglianza in Cassazione (violazione di norme di diritto nell'interpretazione data dai giudici di merito).

  • legge n.219/1981

    Richiamata per qualificare il Consorzio come concessionario ex lege e collocare i rapporti di rimborso nell'ambito della convenzione di concessione.

Massime di principio

  • La deroga prevista dall'art. 3, comma 3, DPCM 21.02.2000 (come modificato) attribuisce ad ANAS la competenza/onere per i contenziosi che "trovano titolo" in fatti o atti anteriori alla data-limite (31.12.2000): il criterio è temporale rispetto agli atti che hanno dato origine alla pretesa, non rispetto alla pendenza del giudizio al momento del trasferimento.
  • Non è necessario che il contenzioso sia ancora pendente alla data del trasferimento perché operi la deroga: anche controversie già definite possono rientrare nella competenza di ANAS se la pretesa si fonda su atti/fatti anteriori alla scadenza normativa.
  • Per stabilire la titolarità della responsabilità occorre documentare la data degli atti/fatti che giustificano la pretesa (es. data di sentenze, atti espropriativi, liquidazioni), non limitarsi alla data di trasferimento dei beni.
  • Le interpretazioni giurisprudenziali rese in un giudizio non necessariamente vincolano altri giudici rispetto alla stessa norma quando l'oggetto del nuovo giudizio non coincide integralmente in petitum e causa petendi; l'ermeneutica normativa resta sindacabile.
  • In sede di Cassazione la censura deve essere rivolta all'erronea interpretazione della norma (violazione di legge); la ricostruzione di fatti o l'interpretazione contrattuale sono sindacabili limitatamente ai canoni di diritto (omesso esame di fatto decisivo, violazione dei criteri legali di interpretazione).
  • Prassi operativa consigliata: chi invoca la competenza di ANAS deve provare che la pretesa trova titolo in atti/fatti anteriori alla data-legge; chi invece difende la titolarità regionale deve dimostrare che la fonte della pretesa è successiva alla scadenza indicata nella norma.

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