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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33150/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consorzio aveva anticipato somme per indennità di occupazione ed esproprio nell'ambito di lavori infrastrutturali e chiedeva il rimborso alla Regione Campania. In sede di merito il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso contro la Regione e la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'appello del Consorzio ritenendo che, per effetto del trasferimento di strade dallo Stato alla Regione e della deroga prevista dall'art. 3, comma 3, DPCM 21.02.2000 (come modificato), la competenza e l'onere del contenzioso relativo a fatti e atti antecedenti alla scadenza sono rimasti in capo all'ANAS. Il Consorzio ha impugnato in Cassazione contestando: 1) che precedenti sentenze passate in giudicato dimostrerebbero la legittimazione passiva della Regione (violazione art. 2909 c.c.); 2) l'errata interpretazione dell'art. 3, c.3 DPCM e la tesi secondo cui le azioni di restituzione contrattuali (art. 20 n.3 della convenzione) dovrebbero rimanere a carico della Regione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che il giudicato sostanziale potesse vincolare la decisione: l'efficacia preclusiva del giudicato richiede identità di parti, petitum e causa petendi e che l'accertamento sia stato necessario al dispositivo della sentenza anteriore. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'interpretazione dell'art. 3, c.3 DPCM secondo cui la deroga che lascia ad ANAS la competenza per il contenzioso riguarda le pretese fondate su fatti e atti antecedenti alla data indicata (31.12.2000) e che è sufficiente che la pretesa si ricolleghi a fatti/atti antecedenti per escludere il subentro della Regione; l'avverbio "altresì" si riferisce ai beni trasferiti e non collega l'ultimo inciso alle ipotesi riguardanti lo stato dei lavori. La Corte ha ritenuto irrilevanti per modificare tale interpretazione la natura contrattuale della domanda di restituzione e i documenti prodotti dal Consorzio, non censurati secondo l'art. 360, c.1 n.5 c.p.c. Sono state compensate integralmente le spese e disposta la possibile corresponsione del contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002 ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, DPCM 21 febbraio 2000 (come modificato dal DPCM 21 settembre 2001)

    Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.

    La Corte interpreta l'inciso nel senso che, quando la pretesa si ricollega a fatti o atti antecedenti alla data indicata (31.12.2000), la competenza e l'onere del contenzioso restano in capo all'ANAS. Non è richiesto che la lite sia stata instaurata anteriormente al trasferimento: è determinante l'anteriorità degli atti/fatti che hanno dato origine alla pretesa. L'avverbio "altresì" si riferisce ai beni trasferiti e non collega l'ultimo inciso alle ipotesi della prima parte del comma concernenti lo stato dei lavori.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell'azione: per avere efficacia preclusiva occorrano identità di parti, petitum e causa petendi e che l'accertamento fosse necessario al dispositivo. Quanto alla interpretazione giuridica di norme, le affermazioni eccedenti la decisione (obiter dictum) non sono vincolanti.

  • art. 12 Preleggi al c.c.

    Invocata dal ricorrente riguardo ai criteri di interpretazione, ma la Corte non ha ritenuto che le argomentazioni basate su tale richiamo mutassero l'interpretazione data all'art. 3 DPCM.

  • art. 101 d.lgs. n.112/1998

    Richiamato nel quadro normativo evocato dal ricorrente; la Corte però ha ritenuto prevalente l'interpretazione del DPCM e la sua applicazione rispetto alla questione della competenza per il contenzioso antecendente.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Norme sul criterio di interpretazione del contratto e sulle clausole contrattuali: la Corte ha ritenuto insufficiente l'argomentazione secondo cui la clausola contrattuale di restituzione escluderebbe la deroga normativa; l'interpretazione dei rapporti contrattuali non esonera dall'applicazione della norma di carattere pubblico che disciplina il subentro degli enti nella titolarità e nei rapporti attivi e passivi.

  • art. 20 n.3 della convenzione di concessione n.14 (1.9.1982)

    La Corte ha ritenuto che la previsione contrattuale di restituzione delle anticipazioni non escluda l'applicazione dell'art. 3, c.3 DPCM se la pretesa si ricollega a fatti/atti anteriori alla scadenza; dunque l'azione contrattuale di rivalsa può comunque rientrare nella deroga che mantiene la competenza di ANAS.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma citata per gli effetti processuali relativi al contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento aggiuntivo previsto.

Massime di principio

  • Per verificare chi è legittimato passivo dopo trasferimenti di beni demaniali, occorre guardare alla data degli atti e dei fatti che hanno dato origine alla pretesa: se sono anteriori alla data indicata dall'art. 3, c.3 DPCM (31.12.2000), la competenza e l'onere possono restare ad ANAS anche se il contenzioso è giudicato dopo il trasferimento.
  • L'efficacia del giudicato sostanziale è limitata: perché una precedente sentenza vincoli un nuovo giudizio è necessaria identità di parti, petitum e causa petendi e che l'accertamento fosse necessario al dispositivo; interpretazioni giuridiche non necessarie (obiter dictum) non vincolano.
  • La natura contrattuale della domanda di rimborso (azione di rivalsa tra concedente e concessionario) non esclude automaticamente l'applicazione delle norme che regolano il subentro degli enti e le deroghe di competenza previste per ANAS; è fondamentale collegare la domanda ai fatti/atti antecedenti alla scadenza normativa.
  • Documenti o lettere della controparte (es. note informative o verbali) non valutati in grado decisorio non mutano l'esito se il ricorrente non solleva l'eccezione procedurale adeguata (art. 360, c.1 n.5 c.p.c. per omissione istruttoria), pertanto è importante formulare censure procedurali precise in Cassazione.
  • Quando si impugna in Cassazione questioni di interpretazione normativa consolidate dalla giurisprudenza, è necessario argomentare la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale rilevante e non la mera esistenza di precedenti favorevoli: la remissione alle Sezioni Unite richiede un conflitto reale e non solo apparente.

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