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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36327/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di concessione di vendita in esclusiva/fornitura tra due società operanti nel settore sanitario. La fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a merce già consegnata; la controparte proponeva opposizione e domanda riconvenzionale, deducendo che la fornitrice avesse illegittimamente rifiutato ulteriori consegne di prodotti sanitari che avrebbero dovuto consentire l’adempimento di contratti conclusi con terzi durante la vigenza del rapporto. Il giudice d’appello, pur confermando il decreto ingiuntivo, accoglieva la riconvenzionale ritenendo che una clausola contrattuale obbligasse la fornitrice a eseguire tali consegne e che la comunicazione unilaterale con cui la fornitrice aveva limitato l’obbligo di fornitura non fosse opponibile senza accettazione della controparte. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto (artt. 1175, 1362, 1366, 1375 c.c.), sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato l’art. 11 del contratto e non avesse valorizzato il comportamento successivo delle parti e la buona fede; 2) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1460 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la corte avesse ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento della controparte e non avesse accertato il presunto grave inadempimento della fornitrice; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., assumendo la formazione di un giudicato interno sull’assenza di responsabilità della fornitrice per mancata impugnazione del relativo capo di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una censura solo apparentemente di violazione dei criteri ermeneutici, in realtà volta a contestare in fatto l’interpretazione del contratto, senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la limitazione unilaterale dell’obbligo di consegna non era efficace senza accettazione della controparte. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che la corte di merito non aveva attribuito effetti impropri all’eccezione di inadempimento della controparte, ma aveva solo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento della fornitrice. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riprodotto gli atti e i passaggi rilevanti per dimostrare l’asserito giudicato interno. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento non paralizza automaticamente la pretesa risarcitoria dell'altra parte; il suo richiamo va distinto dalla diversa valutazione del diritto al risarcimento per l'inadempimento accertato.

  • art. 1218 c.c.

    L'inadempimento contrattuale rileva come presupposto della responsabilità risarcitoria quando sia accertata la violazione dell'obbligazione.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento è conseguenza del danno che sia causalmente ricollegato all'inadempimento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come criterio di correttezza nell'esecuzione e interpretazione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente fattuale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione letterale e sistematica del contratto, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non specifica.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede, ma la censura è stata reputata apodittica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale parametro di esecuzione del contratto secondo buona fede, senza che ciò conducesse all'accoglimento del ricorso.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Il giudicato interno va dedotto e dimostrato specificamente; non basta allegarlo in modo assertivo.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la riproduzione specifica degli atti e dei passaggi rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 380bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione del contratto è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sull'esatto significato della clausola.
  • L'interpretazione del contratto deve essere censurata in cassazione solo individuando specificamente quale criterio ermeneutico sia stato violato e in che modo la motivazione sia incompatibile con esso; censure generiche o apodittiche non sono scrutinabili.
  • La modifica unilaterale di un obbligo contrattuale non è opponibile alla controparte se non risulta accettata, quando la clausola originaria preveda un diverso contenuto dell'obbligazione.
  • L'eccezione di inadempimento non esclude, di per sé, la possibilità che la parte che la subisce agisca per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'altra parte, se tale inadempimento sia accertato.
  • La deduzione del giudicato interno in cassazione richiede l'assolvimento dell'onere di specificità e di autosufficienza, con riproduzione degli atti e delle statuizioni rilevanti del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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