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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04144/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite su una striscia di terreno sita a confine con il demanio statale e su una stradina laterale/striscia di arenile regolata da un atto notarile del 1958. In appello era stato affermato, da un lato, che per la striscia laterale l'atto originario aveva istituito una servitù a favore delle varie proprietà, con rigetto della domanda di rimozione dei cancelli e di ripristino della stradina; dall'altro, che la domanda di rilascio del terreno confinante con il demanio dovesse essere qualificata come azione personale di restituzione e non come rivendica, con conseguente accoglimento della domanda. In Cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la domanda come azione personale anziché come azione di rivendica. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale tardivo con due motivi, denunciando violazione delle norme sulle servitù e omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 1031-1058 e 1100 c.c.; tuttavia il ricorso incidentale è stato valutato tardivo e quindi inefficace. La Corte di cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso principale perché privo della sommaria esposizione dei fatti di causa e del contenuto dei provvedimenti impugnati, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per radicale carenza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando l'assenza di una sommaria esposizione dei fatti di causa e del contenuto delle decisioni di merito. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, qualificato come tardivo perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione, con conseguente applicazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale come norma asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale come norma asseritamente violata, senza esame di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale come norma asseritamente violata, senza esame di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio nella qualificazione della domanda come personale o di rivendica, ma la Corte non decide sul punto per inammissibilità

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiede, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua completa omissione non può essere colmata tramite l'esame dei motivi o di altri atti processuali

  • art. 327 c.p.c.

    indicato quale termine lungo di impugnazione applicabile alla sentenza di merito

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti

  • artt. 1031-1058 c.c.

    richiamati nel ricorso incidentale in tema di servitù, ma senza esame di merito per inefficacia dell'impugnazione

  • art. 1100 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina dei diritti reali, senza esame di merito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca integralmente o in modo sostanziale la sommaria esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, perché la Corte deve poter comprendere immediatamente il thema decidendum senza dover ricostruire il quadro fattuale da altri atti.
  • L'esposizione sommaria dei fatti non può essere surrogata dalla sola elencazione delle conclusioni delle parti o dalla riproduzione di frammenti degli atti di merito: occorre una ricostruzione, sia pure sintetica, delle vicende sostanziali e processuali rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso principale travolge il ricorso incidentale tardivo, che diviene inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. se proposto oltre il termine lungo di impugnazione.
  • La qualificazione della domanda come azione personale di restituzione anziché come rivendica incide sul regime probatorio, ma la censura resta inutilizzabile in cassazione se il ricorso non soddisfa i requisiti formali minimi di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sul processo civile.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveServitùPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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