Cassazione Penale, Sentenza n. 31238/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (riesame) che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. disponendo la custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione pluriaggravata (capo 2 e capo 6), contestando la carenza e l'apparenza della motivazione in ordine al concorso nel reato, alla recidiva, alla qualificazione del fatto (estorsione consumata vs tentata), all'aggravante del "metodo mafioso" e all'aggravante prevista dall'art. 628 c.3 n.3 c.p., nonché la mancata valutazione individuale della pericolosità e la presunta omessa risposta all'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente siano, in gran parte, critiche di merito e ricostruzioni alternative dei fatti (soprattutto delle intercettazioni) non sindacabili in questa sede se non per manifesta illogicità, che non è stata mostrata. Il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione adeguata, specifica e non contraddittoria sulla sussistenza dei gravi indizi, sulla configurazione delle aggravanti (compresa la modalità mafiosa) e sulle esigenze cautelari (pericolosità, precedenti specifici, inidoneità di misure alternative come i domiciliari con braccialetto). Quanto all'eccezione di nullità per trattazione cumulativa, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia comunque integrato e individualizzato la motivazione riferibile a Tumminia. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000; disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (la decisione non comporta la remissione in libertà).
Norme richiamate
La Corte accetta la qualificazione del Tribunale secondo cui le estorsioni sono aggravate dalla modalità mafiosa; la valutazione della rilevanza di elementi che attestano il vincolo associativo e l'uso del metodo mafioso è ritenuta materia di merito correttamente valutata dal giudice di merito
art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.
L'aggravante richiamata è stata ritenuta dal Tribunale adeguatamente motivata e la Corte non ha rinvenuto manifesta illogicità nella relativa valutazione
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamate le norme sul procedimento in camera di consiglio e sulle modalità di trattazione dell'impugnazione in Cassazione per misure cautelari (decisione senza udienza per mancanza di richiesta nei termini)
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
La norma è stata discussa in relazione alla presunta nullità per carenza motivazionale: la Corte osserva che l'eventuale vizio è grave solo se la motivazione è totalmente priva di vaglio critico tale da impedire il contraddittorio; nel caso il Tribunale ha integrato e individualizzato le ragioni cautelari
Applicata la norma che consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità dell'impugnazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, in quanto la decisione non determina la remissione in libertà
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari e intercettazioni, non sindaca la valutazione probatoria di merito (interpretazione delle conversazioni) se non in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Per censurare la custodia cautelare in Cassazione occorre denunciare specifiche violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili
- L'aggravante per modalità mafiose e le valutazioni sulla pericolosità personale sono valutazioni di merito che richiedono un confronto concreto con gli elementi probatori raccolti; la mancanza di elementi inconfutabili non basta a portare all'esclusione in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato le sue conclusioni
- L'eccezione di nullità per carenza motivazionale ai sensi dell'art. 292 c.2 lett. c) c.p.p. richiede che la motivazione sia talmente insufficiente da rendere impossibile l'esercizio del contraddittorio: censure formali deboli o generiche non determinano la nullità
- In fase di impugnazione è fondamentale il confronto diretto e puntuale con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; omettere tale correlazione determina la inammissibilità per aspecificità dell'impugnazione
- Quando il giudice di merito fornisce anche una motivazione sintetica ma specifica e collegata agli atti, il tribunale di riesame può integrare la valutazione e la Cassazione di regola non annulla per semplice diversità di apprezzamento
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