Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10293/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda due rapporti di conto corrente intrattenuti con un istituto di credito. In primo grado il tribunale aveva accertato un credito in favore della società correntista; la corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale della banca sia l'appello incidentale della correntista. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 117, comma 7, t.u.b., sostenendo che la consulenza tecnica d'ufficio si era basata sui c.d. estratti scalari, ritenuti meri elementi presuntivi, in assenza della produzione degli estratti conto integrali per l'intero rapporto. La correntista, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 345 c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse trascurato le risultanze della consulenza, la quale aveva ricalcolato il dare-avere espungendo le poste indebite fino al 2006 ma aveva anche evidenziato effetti di quel ricalcolo sul periodo successivo, senza che il giudice di merito ne desse conto; contestava inoltre la riduzione della somma riconosciuta e la mancata considerazione dell'indebito successivo, pur in presenza di clausole divenute lecite dopo il 29 settembre 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca, ritenendo che esso mirasse a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il ricorso incidentale della correntista, ravvisando un vizio motivazionale per omesso esame di un fatto storico emergente dalla consulenza tecnica d'ufficio, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre affermato che, nei rapporti di conto corrente, la prova del saldo può essere integrata anche mediante estratti scalari e altri documenti, con l'ausilio della c.t.u., senza necessità della produzione di tutti gli estratti conto, purché il materiale istruttorio consenta una ricostruzione certa e completa delle movimentazioni.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova nei giudizi di ripetizione/accertamento del saldo di conto corrente; la prova delle movimentazioni può essere fornita anche con mezzi diversi dalla produzione integrale di tutti gli estratti conto, se idonei a ricostruire il rapporto.

  • art. 117, comma 7, t.u.b.

    Invocato dalla banca per contestare l'uso degli estratti scalari; la Corte non accoglie la censura, ritenendo non decisivo che la ricostruzione sia avvenuta mediante tali documenti se il giudice di merito li reputa idonei.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte decide la questione in termini di vizio motivazionale e omesso esame del fatto storico risultante dalla c.t.u.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto dalla correntista; la Corte ribadisce che, nel testo riformulato, censura l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, anche desumibile dalla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato quale norma di riforma del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    Citata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, che ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi al saldo di un conto corrente bancario, la prova delle movimentazioni e del dare-avere non richiede necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto periodici, potendo il giudice di merito ricostruire il rapporto anche mediante estratti scalari, altri documenti e consulenza tecnica d'ufficio, purché il materiale istruttorio consenta una ricostruzione certa e completa.
  • La valutazione circa l'idoneità degli estratti scalari e degli elementi probatori utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura del fatto.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste quando il giudice ometta di esaminare un fatto storico, principale o secondario, risultante dagli atti o dalla consulenza tecnica d'ufficio, senza fornire una motivazione adeguata.
  • Quando la consulenza tecnica d'ufficio evidenzi effetti del ricalcolo del saldo anche per periodi successivi a quello in cui alcune clausole sono divenute lecite, il giudice deve confrontarsi con tale dato e non può trascurarlo con una motivazione apodittica.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.