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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06906/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Modena, confermando la sua responsabilità per il delitto di violenza privata e irrogando la pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di legge e vizi di motivazione, contestando la configurabilità del reato di violenza privata sulla base dei fatti accertati. Ha inoltre chiesto, sostanzialmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie, anche mediante richiamo a stralci di deposizioni. Con il secondo motivo, erroneamente indicato come terzo, ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione sul punto fosse illogica o insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la condotta accertata integra la violenza richiesta dall'art. 610 c.p. quando impedisce il libero movimento della persona offesa, ponendola nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con pericolo per l'integrità propria o altrui. Ha inoltre rilevato che le doglianze miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha giudicato la censura inammissibile e manifestamente infondata, richiamando il principio per cui il giudice di merito, nel negarle, non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata, fondata anche sulla gravità del fatto, sui precedenti dell'imputato in materia di violazione dell'art. 186 c.d.s., sullo stato di ebbrezza e sulla violenza esercitata, è stata ritenuta congrua e non sindacabile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La violenza privata è integrata anche dalla condotta che impedisce il libero movimento della persona offesa, costringendola a scegliere tra il non muoversi e il muoversi correndo un pericolo per l'integrità propria o altrui.

  • art. 186 c.d.s.

    Richiamato come precedente specifico dell'imputato e come dato valutato ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di violenza privata, la violenza può consistere anche in una condotta che impedisce il libero movimento della vittima, se la pone nell'alternativa di restare ferma o muoversi esponendosi a un pericolo per la propria o altrui integrità.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: il ricorso che mira a ottenere una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare puntualmente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione se è congrua e priva di evidenti illogicità, specie quando la pena già irrogata sia contenuta e il giudice abbia valorizzato gravità del fatto e precedenti dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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