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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13742/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GIP del Tribunale di Ancona è stata applicata, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa per un episodio di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, in continuazione con la detenzione illegale di arma. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: da un lato violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancata osservanza dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 546 c.p.p.; dall'altro violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990, lamentando la carenza di approfondimento sul presupposto della pericolosità sociale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non rientrante nei tassativi motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento; ha ritenuto inammissibile anche il secondo, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato espressamente l'espulsione sulla base della pericolosità sociale del cittadino straniero irregolare, che permaneva in Italia traendone sostentamento da delitti come quello contestato, e che le doglianze del ricorrente erano generiche e non pertinenti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    la decisione impugnata è una sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale opera il regime speciale dei motivi di ricorso consentiti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    il ricorso contro il patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma; sono inammissibili censure diverse, come i vizi di motivazione sulla sentenza o sulla valutazione in fatto

  • art. 546 c.p.p.

    l'obbligo motivazionale ordinario non è autonomamente deducibile in cassazione avverso una sentenza di patteggiamento fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    la misura di sicurezza dell'espulsione può essere disposta se la sentenza dà conto della pericolosità sociale dello straniero irregolare

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del reato-stupefacenti oggetto del patteggiamento

  • art. 4 l. n. 110/1975

    norma incriminatrice per il reato in continuazione con quello stupefacenti, relativo alle armi

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • Non è consentito, nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, dedurre in via autonoma un generico vizio di motivazione o la violazione dell'art. 546 c.p.p., se la censura non incide su uno dei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero può essere sorretta da una motivazione in fatto sulla pericolosità sociale, quando il giudice dia conto della permanenza irregolare sul territorio e della commissione di delitti come fonte di sostentamento.
  • Le censure che contestano la motivazione sulla pericolosità sociale, se formulate in modo generico o con richiami giurisprudenziali non pertinenti, non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleStupefacentiArmi
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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