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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31552/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto dalla difesa dell'imputato con tre motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte d'appello riformulato l'ipotesi di reato relativa alla detenzione di cocaina nella fattispecie dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e modificato la pena base senza rispettare il divieto di peggioramento; (2) mancanza di motivazione e giustificazione dell'aumento della pena per effetto della continuazione; (3) violazione nelle modalità di riduzione per il rito abbreviato e illegittimità del trattamento sanzionatorio complessivo, ritenuto non conforme alla riduzione legale spettante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto la censura relativa al divieto di reformatio in peius, richiamando il principio per cui il mutamento della struttura del reato continuato (quando cambia la qualificazione del reato più grave) può legittimare un diverso incremento per uno dei fatti senza violare l'art. 597 c.p.p. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo principale nella parte in cui censurava l'omessa motivazione circa la determinazione della nuova pena base (fissata al di sopra del medio edittale) e l'assenza di adeguata motivazione sull'aumento per la continuazione, nonché sulla misura della riduzione per il rito. Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame; è dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p. (annullamento solo della quantificazione della pena, confermata la condanna penale sostanziale).

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990

    Norma che distingue le diverse ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione della detenzione di cocaina nella fattispecie del comma 5 (modesto quantitativo) rispetto alla qualificazione originaria

  • art. 133 cod. pen.

    Richiama i criteri per la determinazione della pena (criteri soggettivi e oggettivi). La Corte ha affermato l'obbligo motivazionale quando la pena base è pari o superiore al medio edittale, con riferimento ai criteri dell'art. 133

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: la Corte ha chiarito che non è violato quando la struttura del reato continuato cambia e il satellite ritenuto più grave muta, consentendo un diverso aumento per i fatti unificati senza comportare complessivamente una pena maggiore

  • art. 81 cod. pen.

    Limiti al cumulo e proporzionalità delle pene: la Corte richiama l'onere di motivazione sull'aumento per la continuazione per verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di cumulo

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Effetto di irrevocabilità: la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato, attesa l'annullabilità limitata al solo trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • La riformulazione della qualificazione di un reato nell'ambito di un sistema di reato continuato non comporta automaticamente violazione del divieto di reformatio in peius se la modifica altera la struttura della continuazione e non aumenta complessivamente la pena rispetto al primo giudizio
  • Quando il giudice fissa la pena base in misura pari o superiore al medio edittale, è obbligato a motivare specificamente la scelta richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. (circostanze soggettive e oggettive e finalità della pena)
  • In caso di reato continuato il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite: l'impegno motivazionale richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti e serve a verificare il rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti di cumulo (art. 81 c.p.)
  • L'omessa o insufficiente motivazione sulla determinazione della pena (pena base, aumenti per continuazione, riduzioni per il rito) può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame, mentre può rimanere irrevocabile l'affermazione di responsabilità se così disposto ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
  • Il medio edittale va calcolato correttamente (non semplicemente dimezzando il massimo, ma come indicato dalla giurisprudenza) e la sua utilizzazione nella dosimetria richiede adeguata motivazione se la pena è discosta dal minimo

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