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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22986/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 223 e 216, comma 1, legge fallimentare per assenza del dolo richiesto dalla bancarotta (soprattutto bancarotta documentale e per distrazione) e mancanza di prova della consegna delle scritture contabili a Milazzo; 2) vizio di motivazione per omissione di valutazione di dichiarazioni testimoniali (teste Govi e maresciallo Rollo) e del ruolo di Giovanni Gangi; 3) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: non sarebbe stato adeguatamente considerato l'apporto limitato e formale di Milazzo, la responsabilità degli amministratori di fatto e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: molte censure risultano inedite in quanto non sollevate specificamente in sede d'appello (divieto di proporre in Cassazione questioni nuove concernenti valutazioni di fatto già dedotte in appello); la doppia conforme tra primo e secondo grado ha reso coeso il corpo motivazionale; le sentenze di merito hanno ricostruito fatti gravi: acquisto anomalo di quote da Gangi, spostamento di sede, irreperibilità dell'imputato, beni aziendali non reperiti o ceduti senza corrispettivo, documentazione contabile mancante, passivo rilevante (circa 1.200.000 euro) e indizi di distrazione dei beni. La Cassazione ha ritenuto che tali elementi legittimino la ricostruzione di responsabilità anche per un amministratore formalmente nominato e che l'attenuazione della pena non fosse giustificata; è stata confermata la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione con esclusione della recidiva e riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge fallimentare

    Norme relative ai reati di bancarotta; la Corte ritiene che il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale o per distrazione possa essere desunto anche da indici come l'irreperibilità dell'amministratore, l'importante passivo e la distrazione dei beni aziendali

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Imposizione di enunciazione sintetica dei motivi in appello; la Corte segnala che questioni non dedotte in appello (motivi 'inediti') non possono essere introdotte in Cassazione per evitare la rielaborazione di fatti riservati al giudice di merito

  • decreto-legge 127/2020

    art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (con successive proroghe)

    Disposizione che ha consentito la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti e l'utilizzo di requisitoria scritta del Pubblico Ministero; la Corte ha applicato tale disciplina per il rito adottato

  • codice penale

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale non è sempre richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, purché il parametro valutativo sia desumibile dal complesso argomentativo della sentenza

  • codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda per i ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta motivi che introducono valutazioni di fatto o profili non specificamente dedotti in sede d'appello: questioni 'inedite' sono normalmente inammissibili
  • La "doppia conforme" (congruenza tra primo e secondo grado) rafforza la tenuta motivazionale della decisione e consente alla Cassazione di valutare il corpo decisionale complessivo senza operare nuova valutazione di merito
  • L'amministratore formale (c.d. "prestanome") può essere ritenuto penalmente responsabile per reati fallimentari (documentale o per distrazione) se riveste direttamente l'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture o se vi sono indici di fraudolenza (irreperibilità, distrazione di beni, rilevante passivo)
  • La mera richiesta di diversa valutazione delle prove o di riconsiderazione del ruolo di terzi (es. amministratori di fatto) non integra di per sé un vizio di legittimità: la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito
  • Sulla quantificazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nella comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; quando la pena è inferiore alla media edittale non è sempre necessaria una motivazione particolarmente analitica, purché gli elementi rilevanti risultino comunque desumibili dalla motivazione complessiva
  • Ricorrere in Cassazione senza fondamento processuale può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile

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