Cassazione Penale, Sentenza n. 22986/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 223 e 216, comma 1, legge fallimentare per assenza del dolo richiesto dalla bancarotta (soprattutto bancarotta documentale e per distrazione) e mancanza di prova della consegna delle scritture contabili a Milazzo; 2) vizio di motivazione per omissione di valutazione di dichiarazioni testimoniali (teste Govi e maresciallo Rollo) e del ruolo di Giovanni Gangi; 3) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: non sarebbe stato adeguatamente considerato l'apporto limitato e formale di Milazzo, la responsabilità degli amministratori di fatto e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: molte censure risultano inedite in quanto non sollevate specificamente in sede d'appello (divieto di proporre in Cassazione questioni nuove concernenti valutazioni di fatto già dedotte in appello); la doppia conforme tra primo e secondo grado ha reso coeso il corpo motivazionale; le sentenze di merito hanno ricostruito fatti gravi: acquisto anomalo di quote da Gangi, spostamento di sede, irreperibilità dell'imputato, beni aziendali non reperiti o ceduti senza corrispettivo, documentazione contabile mancante, passivo rilevante (circa 1.200.000 euro) e indizi di distrazione dei beni. La Cassazione ha ritenuto che tali elementi legittimino la ricostruzione di responsabilità anche per un amministratore formalmente nominato e che l'attenuazione della pena non fosse giustificata; è stata confermata la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione con esclusione della recidiva e riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norme relative ai reati di bancarotta; la Corte ritiene che il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale o per distrazione possa essere desunto anche da indici come l'irreperibilità dell'amministratore, l'importante passivo e la distrazione dei beni aziendali
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Imposizione di enunciazione sintetica dei motivi in appello; la Corte segnala che questioni non dedotte in appello (motivi 'inediti') non possono essere introdotte in Cassazione per evitare la rielaborazione di fatti riservati al giudice di merito
decreto-legge 127/2020
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (con successive proroghe)
Disposizione che ha consentito la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti e l'utilizzo di requisitoria scritta del Pubblico Ministero; la Corte ha applicato tale disciplina per il rito adottato
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale non è sempre richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, purché il parametro valutativo sia desumibile dal complesso argomentativo della sentenza
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda per i ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta motivi che introducono valutazioni di fatto o profili non specificamente dedotti in sede d'appello: questioni 'inedite' sono normalmente inammissibili
- La "doppia conforme" (congruenza tra primo e secondo grado) rafforza la tenuta motivazionale della decisione e consente alla Cassazione di valutare il corpo decisionale complessivo senza operare nuova valutazione di merito
- L'amministratore formale (c.d. "prestanome") può essere ritenuto penalmente responsabile per reati fallimentari (documentale o per distrazione) se riveste direttamente l'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture o se vi sono indici di fraudolenza (irreperibilità, distrazione di beni, rilevante passivo)
- La mera richiesta di diversa valutazione delle prove o di riconsiderazione del ruolo di terzi (es. amministratori di fatto) non integra di per sé un vizio di legittimità: la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito
- Sulla quantificazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nella comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; quando la pena è inferiore alla media edittale non è sempre necessaria una motivazione particolarmente analitica, purché gli elementi rilevanti risultino comunque desumibili dalla motivazione complessiva
- Ricorrere in Cassazione senza fondamento processuale può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile
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