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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21600/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di sette cartelle esattoriali relative a crediti iscritti a ruolo per IRPEF, IVA e imposta di registro, per un importo complessivo molto elevato. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, che aveva accolto il ricorso perché l'agente della riscossione, non costituendosi, non aveva provato la regolarità della notifica delle cartelle presupposte. In appello, però, il giudice regionale aveva ritenuto correttamente notificati gli atti e aveva accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità per omessa pronuncia sul preteso difetto di ius postulandi del difensore dell'agente della riscossione; 2) nullità per omessa pronuncia sulla contestazione della conformità delle copie prodotte e sulla prova di notifica di una specifica cartella; 3) violazione delle norme sulla notificazione della cartella di pagamento e sull'art. 140 c.p.c., sostenendo che mancassero i presupposti della notifica ex art. 140; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in tema di ritualità della notifica di alcune cartelle e delle formalità eseguite; 5) violazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti per tasse automobilistiche, assumendo che, decorso il termine triennale dalla notifica delle cartelle, i crediti fossero prescritti prima dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti comunque il rigetto implicito della pretesa o dell'eccezione non espressamente esaminata; ha inoltre affermato che la verificazione del corretto espletamento delle formalità di notifica ex art. 140 c.p.c., nei casi di irreperibilità relativa, è un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte di una dedotta prescrizione, il ricorso non indicava gli elementi necessari per consentire il controllo sulla natura dei crediti e sulle scansioni temporali rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'agente della riscossione; nulla è stato disposto per l'Agenzia delle Entrate, costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per i motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte esclude la fondatezza delle censure svolte dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per i motivi di nullità per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste se la decisione impugnata implica il rigetto della questione non espressamente trattata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non accoglie la censura poiché si tratta di accertamento di fatto insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente quando il giudice espone concisamente gli elementi posti a base della decisione, potendosi intendere disattese le argomentazioni incompatibili con essa.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato nella disciplina della notificazione e dei soggetti ai quali può essere effettuata; la Corte lo considera nel quadro della notifica ex art. 140 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    Per l'irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartella richiede tutti gli adempimenti previsti, compresa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È la norma sulla notificazione della cartella di pagamento; per i casi di irreperibilità relativa si applica il meccanismo di cui all'art. 140 c.p.c.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione dei crediti per tasse automobilistiche; la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto degli elementi necessari al controllo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non integra vizio di omessa pronuncia la mancata trattazione espressa di un'eccezione o deduzione quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con essa e ne comporti il rigetto implicito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione concisa che renda intelligibile la ratio decidendi e consenta di ritenere disattese le tesi incompatibili con la soluzione adottata.
  • In tema di notificazione della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, inclusa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto.
  • La verifica della ritualità in concreto della notificazione, quando risolva in un accertamento di fatto adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • Chi deduce in cassazione la prescrizione di crediti iscritti a ruolo deve indicare con precisione la natura dei singoli crediti e i relativi riferimenti temporali, così da consentire il controllo di legittimità sul decorso del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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