Cassazione Civile, Ordinanza n. 04573/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di consulenza fiscale relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 di una società e dei relativi soci. I clienti hanno agito chiedendo il risarcimento dei danni assumendo che le consulenti fiscali avessero predisposto in modo non corretto la dichiarazione, con conseguente attivazione di accertamenti, richieste restitutorie e sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria. La Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità contrattuale delle professioniste, ma ha limitato il danno risarcibile escludendo le conseguenze successive alla notifica degli avvisi di accertamento, ritenendo che i danneggiati non avessero tempestivamente attivato le misure deflattive previste dal contenzioso tributario per ridurre le sanzioni. I clienti ricorrono per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1227, comma 2, e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe escluso dal risarcimento danni evitabili senza che la controparte avesse sollevato tempestivamente la relativa eccezione e con inversione dell'onere della prova; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la Corte d'appello adeguatamente valutato la CTU e la prova testimoniale. Le resistenti propongono ricorso incidentale con quattro motivi, tutti sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e l'affermazione della loro responsabilità professionale, sostenendo che l'incarico fosse limitato alla mera tenuta contabile e che non fosse provata né la loro assunzione di obblighi ulteriori né la causazione dei rilievi fiscali e dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale perché la Corte d'appello aveva accertato che la questione del comportamento dei danneggiati era stata tempestivamente dedotta dalle convenute, sicché non vi era stata violazione dell'art. 2697 c.c.; ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. sull'esclusione dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza. Il secondo motivo principale è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era esistente, lineare e comprensibile, e la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi ex art. 360 c.p.c., in realtà miravano solo a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, senza denunciare un vero errore di sussunzione o una violazione dei paradigmi degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il danno non è risarcibile nella parte in cui il danneggiato avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza; la relativa riduzione è correttamente operata quando il comportamento colposo del danneggiato è tempestivamente allegato e risulta causalmente rilevante.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando valuta le prove e ricostruisce in fatto la dinamica causale.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di totale mancanza della motivazione o di motivazione meramente apparente, incomprensibile o intrinsecamente inconciliabile.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere sulla base delle prove introdotte; non basta una diversa valutazione del materiale istruttorio.
La doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla in modo opposto al regime normativo; non se si contesta il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
In cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere usato per censurare la mera ricostruzione dei fatti di causa o la valutazione delle prove.
La nullità della sentenza per motivazione apparente richiede un vizio radicale del tessuto argomentativo, non una semplice insoddisfazione per il convincimento espresso dal giudice di merito.
Il sindacato per omesso esame di fatti decisivi è limitato; non consente una nuova lettura del merito né la contestazione della diversa ponderazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di responsabilità professionale, il giudice di legittimità non può essere investito di una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: la censura deve colpire un reale errore di diritto o un vizio motivazionale tipizzato.
- La riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. presuppone che il danno sia stato aggravato o non evitato dal comportamento del danneggiato e che tale profilo sia stato ritualmente introdotto nel giudizio; non occorre un'eccezione in formula sacramentale se il fatto è stato tempestivamente dedotto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con la semplice contestazione della preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre; è necessario allegare l'uso di prove non introdotte o l'alterazione del regime legale di valutazione della prova.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere l'itinerario logico-giuridico della decisione; se il percorso argomentativo è lineare e intellegibile, la censura è inammissibile anche se la parte ne contesta il merito.
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame di fatti decisivi non può essere invocato per ottenere una nuova ricostruzione della vicenda, ma solo per denunciare la mancata considerazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti.
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