Cassazione Civile, Ordinanza n. 20958/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico aveva agito in via monitoria per ottenere differenze retributive, pari a euro 24.214, per il periodo ottobre 2004-agosto 2009, assumendo di essere stato preposto alla struttura semplice denominata "U.O.S.C. per l’accreditamento". Il Tribunale aveva accolto la pretesa e rigettato l’opposizione dell’azienda sanitaria al decreto ingiuntivo, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo che mancasse la stipula del contratto individuale previsto dalla contrattazione collettiva per il conferimento dell’incarico, e che comunque non fosse stata provata l’effettiva assegnazione e gestione di una struttura dirigenziale autonoma. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle clausole dei CCNL di dirigenza medica sul contratto individuale, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente esteso tale requisito anche alla sua posizione; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, per avere la Corte escluso che la struttura fosse operativa e che l’incarico fosse stato conferito di fatto; 3) violazione delle norme collettive sull’istituzione dell’unità operativa semplice, sostenendo che la documentazione amministrativa dimostrasse la creazione della struttura e la dotazione di risorse; 4) ancora omesso esame e motivazione apparente, per non avere la Corte riconosciuto l’affidamento dell’incarico almeno per facta concludentia, anche alla luce del decreto che individuava l’incarico e della delibera istitutiva della struttura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il contratto individuale e la formalizzazione dell’incarico sono elementi necessari secondo la disciplina collettiva e la giurisprudenza richiamata; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello e non l’interpretazione astratta della norma; ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo perché non indicavano un vero fatto storico omesso, ma miravano a una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato il diniego delle differenze retributive e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore applicazione del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 28, comma 5, CCNL dirigenza medica 1998/2001
"Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell’entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3 comporta la stipulazione del contratto individuale..."
La disposizione è stata letta come riferita al diverso regime di immissione in servizio dei dirigenti assunti prima del 5 dicembre 1996, per i quali il conferimento o la conferma dell’incarico richiede la stipula del contratto individuale; il contratto resta atto necessario per la definizione degli aspetti dell’incarico.
art. 24, comma 6, CCNL dirigenza medica 2002/2005
"Nel comma 5 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase..."
La Corte lo ha richiamato come conferma della necessità della sottoscrizione del contratto entro un termine, pena la mancata possibilità di procedere al conferimento dell’incarico.
Richiamato dal ricorrente come parametro di violazione, ma non è stato ritenuto decisivo perché le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.
Serve a denunciare violazioni di legge, ma non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La nuova formulazione consente il controllo solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e non una revisione del materiale probatorio; l’anomalia motivazionale è rilevante solo nei casi estremi individuati dalle Sezioni Unite.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per spiegare che, nel pubblico impiego, la scelta organizzativa deve essere consacrata in atto formale anche per consentire i controlli previsti dalla norma.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamati in relazione all’onere di specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, il diritto alle differenze retributive correlate a un incarico presuppone la prova del valido conferimento dell’incarico secondo la disciplina collettiva e, nei casi previsti, la stipula del contratto individuale; non è sufficiente la mera allegazione di atti preparatori o organizzativi.
- L’atto di conferimento dell’incarico, in ambito pubblico, appartiene alla fase preliminare e non equivale di per sé a una proposta contrattuale completa se non risulta la formalizzazione richiesta dalla disciplina applicabile.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l’erronea interpretazione della norma astratta; se invece si contesta la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, la censura è inammissibile o va incanalata nei limiti del vizio motivazionale.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. post-riforma riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omesso esame di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Perché sia configurabile l’omesso esame di un fatto decisivo, la parte ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività in senso rigoroso, cioè come idoneità a determinare con certezza un esito diverso della controversia.
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