Ordinanza n. 1161/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di diniego prot. n. 4368 del 26.3.2026, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Succivo ha disposto il rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla Società Ecopen S.r.l. con prot. n. 15252 del 29.10.2025; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale e quindi anche: c) del provvedimento prot. n. 3424 del 09.03.2026, con il quale il medesimo Responsabile ha comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990; d) le note prot. n. 17126 e 17127 del 28.11.2025; e) della nota prot. n. 374 del 9.1.2026; per il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo ed illecito comportamento posto in essere dall'Amministrazione comunale nei confronti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto fotovoltaico in zona agricola, connesso preavviso di diniego e atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale della Procedura Abilitativa Semplificata relativa a un impianto fotovoltaico, deducendo l'illegittimità dell'azione amministrativa e chiedendo anche il risarcimento dei danni. La ricorrente sosteneva che l'impianto fosse finalizzato a una Comunità Energetica Rinnovabile e che tale finalizzazione consentisse la deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. Ha richiamato, tra l'altro, l'asserita presentazione di un'istanza di adesione alla CER ANCER, già costituita, la costituzione della CER INNOVA e la prospettata costituzione della CER Atella Terra Viva. Ha inoltre rappresentato di avere presentato istanza di accesso a un contributo PNRR. Il Comune ha motivato il diniego rilevando l'assenza di atti di adesione formalmente sottoscritti, dell'indicazione dei ruoli e degli impegni dei promotori o aderenti, di atti della CER relativi all'inserimento dell'impianto, di documentazione sulle interlocuzioni per la costituzione della comunità, di accordi sulla destinazione dell'energia prodotta e di elementi organizzativi, funzionali e tecnici idonei a dimostrare la concreta possibilità di condivisione dell'energia. La ricorrente ha contestato tale valutazione, sostenendo che il Comune avesse richiesto indebitamente l'avvenuta costituzione della CER.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha giudicato il diniego adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria completa, escludendo, allo stato della sommaria delibazione, i vizi di illogicità e travisamento dei fatti. Il giudice ha chiarito che la finalizzazione dell'impianto a una CER non può essere dimostrata con una mera dichiarazione generica, ma richiede nel procedimento elementi concreti, inequivoci e attuali relativi ai promotori o aderenti, ai rispettivi ruoli, alla loro effettiva disponibilità, all'organizzazione della futura comunità, alle modalità di funzionamento, ai fabbisogni energetici e alle potenzialità produttive. Non è stata ritenuta decisiva l'asserita istanza di adesione alla CER ANCER, perché tale istanza non risultava agli atti e non risultava neppure favorevolmente valutata; la CER INNOVA non risultava collegata all'impianto e la CER Atella Terra Viva era prospettata come mera ipotesi. Il TAR ha quindi respinto la domanda cautelare. Poiché il ricorso riguardava anche una procedura amministrativa connessa a risorse PNRR, il Collegio ha disposto il mutamento dal rito ordinario al rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris.
Rileva quale base normativa del preavviso di diniego impugnato; l'ordinanza non ravvisa, in sede cautelare, profili invalidanti nella sequenza procedimentale.
art. 11-bis, comma 2, secondo capoverso, d.lgs. n. 190/2024
L'impianto è finalizzato alla "costituzione" di una Comunità Energetica Rinnovabile
La deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola presuppone la dimostrazione procedimentale di una concreta, inequivoca e attuale finalizzazione dell'impianto alla costituzione della CER.
art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
La disposizione giustifica il mutamento dal rito ordinario al rito speciale quando la procedura amministrativa oggetto del ricorso riguarda un intervento finanziato, anche parzialmente, con risorse PNRR.
Massime di principio
- La finalizzazione di un impianto fotovoltaico alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, quando invocata per beneficiare della deroga al divieto di realizzazione in zona agricola, non può essere provata mediante una mera enunciazione nell'istanza, ma richiede la produzione di elementi concreti, inequivoci e attuali relativi ai promotori o aderenti, ai loro ruoli e impegni, all'organizzazione della comunità, all'inserimento dell'impianto, alla destinazione dell'energia e alle modalità effettive di condivisione.
- L'amministrazione può legittimamente negare il titolo abilitativo quando, all'esito di un'istruttoria completa, la documentazione non dimostri un collegamento concreto tra l'impianto e una Comunità Energetica Rinnovabile, né la coerenza tra produzione prevista, soggetti coinvolti e fabbisogni energetici.
- La prova dell'adesione o del collegamento a una Comunità Energetica Rinnovabile deve risultare dagli atti del procedimento; non è sufficiente allegare l'atto costitutivo di una CER senza documentare l'effettiva istanza di adesione, la sua positiva valutazione o il collegamento specifico tra la CER e l'impianto.
- Ai fini dell'applicazione del rito speciale previsto per gli interventi PNRR, rientrano nell'ambito dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 i ricorsi aventi ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa riguardante interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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