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Ordinanza

Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale nr. G17616 del 22/12/2025 protocollo nr. 11192 del 8/01/2026, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 supplemento 1 del 20/01/2026, con la quale la Direzione Agricoltura e sovranità alimentare, caccia, pesca, foreste Area Usi Civici, ha determinato di: “1) Prendere atto del passaggio in giudicato della sentenza commissariale Rep. n. 10 del 01 marzo 2024, che ha accertato e dichiarato che costituiscono proprietà collettiva dei naturali di Vallinfreda gli immobili censiti in catasto al fg 8, particelle n. 132 e 133; 2) di prendere atto, di conseguenza, dell'esecutività della sentenza del commissario per la liquidazione degli usi civici Rep. n. 10 del 01 marzo 2024; 3) Di reintegrare al patrimonio civico Gestito dal Comune di Vallinfreda gli immobili, terreni e fabbricati, accertati appartenere al demanio civico del medesimo identificati catastalmente al foglio n. 8, particelle n. 132 e 133; 4) Il Comune di Vallinfreda dovrà procedere a registrare, trascrivere volturare il presente atto presso l'ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'agenzia delle entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n. 2/2008 dell'Agenzia del Territorio, Per le finalità di pubblico interesse perseguito e trasmettere gli estremi dell'avvenuta registrazione al commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana e alla scrivente direzione; 5) gli occupatori identificati in sede giudiziale dovranno restituire alla collettività rappresentata dal Comune di Vallinfreda entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente atto, i terreni legittimamente posseduti, liberi da persone e cose; 6) il Comune di Vallinfreda, eventualmente ricorrendo anche alle forze dell'ordine, in caso di inottemperanza delle ditte al bonario rilascio dei terreni, nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna dei terreni sopra identificati procedendo all'allontanamento dell'occupatore. Ottemperato il rilascio dell'area da parte dell'occupatore, nei modi e forme su indicati, inoltre, dovrà essere redatto un apposito verbale di presa in possesso da trasmettere al sindaco del Comune di Vallinfreda e alla direzione regionale “agricoltura e sovranità alimentare, caccia, pesca e foreste” e dovranno essere apposti specifici cartelli indicatore dell'appartenenza del bene al demanio civico 7) con separato atto il Comune di Vallinfreda deve verificare l’eventuale computo dei frutti indebitamente percetti che l’occupatore deve corrispondere ai sensi dell’articolo 31 R.D. 332/28”;

Giustizia amministrativa202603938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di reintegra al patrimonio civico di terreni e fabbricati identificati catastalmente alle particelle 132 e 133, con ordine di rilascio entro trenta giorni e previsione dell’allontanamento degli occupatori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato la determinazione dirigenziale regionale che, prendendo atto del passaggio in giudicato di una sentenza commissariale in materia di usi civici, ha disposto la reintegra degli immobili nel patrimonio civico gestito dal Comune di Vallinfreda e ha imposto agli occupatori la restituzione dei terreni e dei fabbricati entro trenta giorni, autorizzando il Comune, in caso di inottemperanza, a procedere all’allontanamento anche con l’ausilio delle forze dell’ordine. In via cautelare è stata dedotta l’illegittimità dell’efficacia dell’atto nei confronti dei singoli condomini, proprietari esclusivi degli immobili, in quanto essi non avevano partecipato al giudizio commissariale definito con la sentenza passata in giudicato. Il condominio, quale ente di gestione, è stato ritenuto privo di legittimazione passiva rispetto a quel giudizio, avente a oggetto diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. È stato inoltre dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’obbligo di riconsegna degli immobili residenziali entro il termine di trenta giorni, anche considerando che il procedimento di permuta risultava ancora lontano dalla definizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una sommaria delibazione. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché la determinazione regionale, pur adottata in esecuzione della sentenza commissariale passata in giudicato, è destinata a produrre effetti sui singoli condomini, titolari dei diritti di proprietà esclusiva, che erano stati pretermessi dal giudizio presupposto; il condominio non aveva legittimazione passiva rispetto a una controversia avente a oggetto tali diritti. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’esecuzione avrebbe costretto i condomini a riconsegnare entro trenta giorni immobili destinati ad abitazione, mentre il procedimento di permuta non era ancora definito. Per l’effetto, ha sospeso l’efficacia della determinazione impugnata. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito al 18 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata concessa in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 31 R.D. 332/1928

    La determinazione impugnata vi ha fatto riferimento per la verifica dei frutti indebitamente percepiti dall’occupatore; la questione non è stata esaminata nel merito nella presente fase cautelare.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo adottato in esecuzione di una sentenza passata in giudicato non può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di soggetti titolari di diritti esclusivi che siano stati pretermessi dal giudizio presupposto, quando la parte evocata in quel giudizio non aveva legittimazione passiva rispetto a tali diritti.
  • L’ente di gestione condominiale non è legittimato passivamente in una controversia avente a oggetto diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini; il giudicato formatosi in quel giudizio non può quindi essere automaticamente opposto ai proprietari rimasti estranei al processo.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione di un provvedimento di reintegra comporta, entro un termine ristretto, il rilascio di immobili destinati a uso residenziale, soprattutto se la soluzione alternativa prospettata dall’amministrazione, quale una permuta, non è ancora definita.

Come è indicizzato

MaterieUsi civici e demani collettiviTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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