Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto n. 495008 del 27 novembre 2025 emesso dal Prefetto di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - Area Seconda Raccordo con gli Enti Locali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 18.2.2026: del DPR del 7.1.2026 di scioglimento del Consiglio comunale di Santa Marinella.

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio di sospensione del Consiglio comunale e DPR di scioglimento del Consiglio comunale di Santa Marinella

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il decreto prefettizio n. 495008 del 27 novembre 2025, adottato ai sensi dell’art. 141, comma 7, d.lgs. 267/2000, e, con motivi aggiunti, il DPR del 7 gennaio 2026 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e nominato il commissario straordinario. Il ricorrente ha contestato la legittimità dello scioglimento, deducendo in particolare l’insufficienza della motivazione ministeriale e la mancata considerazione delle asserite difformità dell’atto notarile contenente le dimissioni dei consiglieri. Ha inoltre censurato la regolarità dell’atto notarile sotto il profilo delle sottoscrizioni a margine, della contestualità delle firme e dell’autenticazione notarile, sostenendo che tali irregolarità avrebbero inciso sulla validità delle dimissioni e, quindi, sulla legittimità dello scioglimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare e ha compensato le spese. In primo luogo, ha ritenuto che il decreto prefettizio di sospensione del Consiglio comunale, adottato durante il procedimento di scioglimento ai sensi dell’art. 141, comma 7, d.lgs. 267/2000, fosse un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, essendo intervenuto successivamente il DPR di scioglimento, impugnato con motivi aggiunti. Quanto al provvedimento definitivo, il Collegio ha rilevato che la relazione ministeriale aveva dato conto dell’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per il venir meno dell’integrità strutturale minima del Consiglio comunale, in applicazione dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, d.lgs. 267/2000. Tale presupposto è stato ritenuto sufficiente, senza necessità di motivare ulteriormente sulle specifiche contestazioni formulate dal ricorrente. Le censure relative alla legittimità e regolarità dell’atto notarile sono state considerate generiche e comunque implicanti una cognizione complessa, incompatibile con la sommaria delibazione cautelare. Il TAR ha inoltre osservato che la ripetizione, a fini chiarificatori, della firma di uno dei consiglieri non appariva idonea a mettere in dubbio né la sua identità né la volontà di dimettersi. Non ravvisando quindi un fumus boni iuris sufficiente, il Collegio ha negato la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 141, comma 7, d.lgs. 267/2000

    iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente

    Il decreto prefettizio di sospensione adottato in attesa del decreto di scioglimento costituisce atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.

  • art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, d.lgs. 267/2000

    La disposizione consente lo scioglimento quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per il venir meno dell’integrità strutturale minima del consiglio comunale; in tale ipotesi la motivazione non deve necessariamente dare conto di ulteriori circostanze rispetto al presupposto normativo dello scioglimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, che ha negato la sospensione in assenza di un sufficiente fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Il provvedimento prefettizio di sospensione del consiglio comunale adottato, ai sensi dell’art. 141, comma 7, d.lgs. 267/2000, durante il procedimento di scioglimento è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività quando intervenga successivamente il decreto definitivo di scioglimento, che costituisce l’atto lesivo da impugnare.
  • Lo scioglimento del consiglio comunale fondato sull’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per il venir meno dell’integrità strutturale minima dell’organo richiede una motivazione riferita a tale presupposto e non impone, di per sé, l’analitica confutazione di ulteriori contestazioni dedotte dal ricorrente.
  • In sede cautelare, le censure relative alla validità o regolarità di un atto notarile possono essere ritenute non valutabili con la sommaria delibazione quando siano generiche e richiedano un accertamento complesso.
  • La mera ripetizione della firma di un sottoscrittore, se effettuata a fini chiarificatori, non dimostra di per sé né l’incertezza sull’identità del firmatario né l’assenza della sua volontà negoziale o dichiarativa.

Come è indicizzato

MaterieScioglimento dei consigli comunaliTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.