Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento -della dichiarazione di inammissibilità della domanda Adisu Puglia DM481/241543 comunicata dal MUR con pec del 15.01.2026 a firma del Commissario straordinario Housing Universitario, a conclusione del procedimento istruttorio di cui al bando D.M. n. 481 del 26.02.2024, avente ad oggetto il contributo per la gestione di n. 80 posti letto, per asserita violazione dell’art. 7, comma 2 dell’Avviso 481/24; – della successiva conferma dell’inammissibilità comunicata con pec del 10.02.2026 in riscontro alla pec di ADISU del 22.01.2026 con la quale veniva richiesto l’annullamento in autotutela dell’inammissibilità stessa; - di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inammissibilità della domanda di contributo per la gestione di 80 posti letto e successiva conferma dell'inammissibilità in autotutela
Esito
La controversia
L'ente regionale ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità della domanda presentata nell'ambito del bando di cui al d.m. n. 481 del 26 febbraio 2024, finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto per studenti universitari, nonché la successiva conferma dell'inammissibilità resa dal Ministero in riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela. L'inammissibilità era stata motivata con il richiamo all'art. 7, comma 2, dell'Avviso 481/2024. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Il giudizio coinvolge quali controinteressati tutti i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal d.m. n. 481/2024. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero chiarimenti motivati sui presupposti degli interventi finanziati, e in particolare sulla questione se i posti letto indicati nel progetto dell'ente ricorrente fossero già compresi nella rilevazione effettuata alla data di approvazione del PNRR.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere espressamente gli atti impugnati. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 luglio 2026. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti beneficiari dei contributi, prescrivendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e dell'ordinanza, secondo le modalità indicate. Gli adempimenti devono essere richiesti ed eseguiti entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso. Le medesime modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. Il Ministero è stato inoltre onerato di fornire, entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, chiarimenti motivati sulla base fattuale degli interventi finanziati e sulla riconducibilità dei posti letto progettuali alla rilevazione esistente all'approvazione del PNRR. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, Avviso 481/2024
La disposizione è richiamata quale base della dichiarazione di inammissibilità della domanda di contributo, ma l'ordinanza non ne definisce il contenuto né ne risolve in via definitiva l'interpretazione.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere soddisfatta, anche senza una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa, mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura è ritenuta adeguata alle esigenze cautelari.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'istanza cautelare può essere accolta limitatamente alla sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale misura è ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari, senza necessità di sospendere il provvedimento impugnato.
- Quando il giudizio coinvolge una pluralità di soggetti beneficiari potenzialmente controinteressati, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando contenuti, modalità e termini degli adempimenti.
- L'inosservanza degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami entro i termini perentori fissati dal giudice può comportare l'improcedibilità del ricorso.
- In presenza di una controversia sulla legittimità dell'inammissibilità di una domanda di finanziamento pubblico, il giudice può disporre chiarimenti istruttori a carico dell'amministrazione sui presupposti fattuali e normativi del finanziamento, quando tali elementi siano necessari per decidere.
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