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Ordinanza

Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ​del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativo alla procedura indetta con l’avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, adottato ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i., recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, da inquadrarsi nell’Area Funzionari del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria” del 16 marzo 2026, nella parte in cui non è stato concesso alla ricorrente l’accesso alla procedura di concorso; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.​

Giustizia amministrativa202603834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il decreto cautelare del 31 marzo 2026, n. 1998, prendendo atto che l’Amministrazione aveva già consentito alla ricorrente l’accesso con riserva alla procedura concorsuale in esecuzione del decreto presidenziale. La decisione non definisce il merito del ricorso, per il quale è stata fissata l’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 16 marzo 2026, nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente l’accesso alla procedura concorsuale per l’inquadramento nell’Area Funzionari del Ministero della Giustizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento adottato nell’ambito della procedura indetta ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia. La censura concreta non è dettagliata nel testo dell’ordinanza; risulta tuttavia che la ricorrente contestasse il mancato accesso alla procedura concorsuale. Nel corso del giudizio cautelare, l’Amministrazione ha dato esecuzione al decreto presidenziale adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a., consentendo alla ricorrente l’accesso con riserva al concorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113

    Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia

    La disposizione costituisce la base normativa della procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, ma l’ordinanza non ne offre un’interpretazione di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 56 c.p.a.

    Il decreto presidenziale cautelare è stato eseguito dall’Amministrazione mediante ammissione della ricorrente con riserva alla procedura concorsuale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può confermare il decreto presidenziale già adottato quando l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione consentendo al ricorrente l’accesso con riserva alla procedura concorsuale.
  • L’ammissione con riserva a una procedura concorsuale costituisce una misura cautelare interinale e non anticipa la decisione definitiva sulla legittimità dell’esclusione o del mancato accesso.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito del ricorso, che deve essere trattato all’udienza successivamente fissata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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