Cassazione Penale, Ordinanza n. 08540/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputata per violazione delle norme del codice della strada in relazione a un sinistro stradale con investimento di un pedone e successiva fuga senza prestare soccorso. In cassazione la difesa ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizi della prova quanto all'identificazione della ricorrente quale conducente del veicolo coinvolto, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti e contestando la valutazione indiziaria operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., insistendo nella memoria per l'annullamento della sentenza e contestando la proposta di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente in fatto, riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, e non accompagnato da una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata. Ha inoltre evidenziato che la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa non è consentita in sede di legittimità e che la motivazione di merito sull'identificazione della conducente era logica e sorretta da plurimi indizi e dalle dichiarazioni della persona investita, ritenute attendibili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato i criteri per la particolare tenuità del fatto, osservando che la sentenza impugnata li aveva correttamente applicati valorizzando la gravità delle lesioni e la consapevole sottrazione agli obblighi di soccorso, e ha ritenuto la censura generica e reiterativa. All'inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, Cod. strada
Norma incriminatrice richiamata per la condotta di chi, dopo aver cagionato un incidente con lesioni, non si ferma e non presta assistenza; la sentenza conferma la responsabilità per tale fattispecie.
La causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto; nel caso di specie è stata esclusa per la gravità delle lesioni e per la consapevole violazione degli obblighi conseguenti al sinistro.
Utilizzato come parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o pericolo ai fini della tenuità del fatto.
Fondamento della condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale indiziario quando la motivazione dei giudici di merito sia logica, coerente e sorretta da elementi convergenti.
- Le censure che riproducono questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono inammissibili perché prive di autonoma critica argomentativa.
- L'identificazione dell'autore del fatto può essere legittimamente desunta da un quadro indiziario plurimo, purché gli indizi siano convergenti e non smentiti da elementi difensivi dotati di reale riscontro.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, valutando congiuntamente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, emerga una gravità non minima del fatto e una consapevole violazione degli obblighi imposti dalla situazione concreta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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