Cassazione Civile, Ordinanza n. 22417/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di una serie di contratti a tempo determinato stipulati con una lavoratrice addetta a strutture educative comunali, in particolare contratti del 31 agosto 2009 e del 1 settembre 2010, nei quali la Corte di merito aveva ravvisato l’assenza o la genericità delle causali giustificative. Il Comune ricorrente ha impugnato la decisione d’appello con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, sostenendo che avrebbe dovuto operare la deroga escludente per i contratti a termine relativi al personale scolastico; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., dell’art. 8 L. 604/1966, dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 32 L. 183/2010, contestando la liquidazione dell’indennità risarcitoria nella misura massima e la motivazione della sua quantificazione, anche alla luce delle dimensioni dell’ente e della reiterazione delle assunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata l’argomentazione sull’inapplicabilità del d.lgs. 368/2001, osservando che, per il personale scolastico ed educativo degli enti locali, la disciplina derogatoria richiamata dal Comune non era ancora operante per i rapporti in esame, anteriori al 1° settembre 2013, e che fino a quella data la legittimità del termine andava comunque verificata alla luce dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, con necessità di esigenze temporanee ed eccezionali e di causali specifiche. Ha inoltre ritenuto corretta la quantificazione dell’indennizzo, poiché la Corte territoriale aveva fatto applicazione dei criteri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 e dell’art. 8 L. 604/1966, valorizzando le dimensioni dell’amministrazione e la reiterazione prolungata delle assunzioni a termine; la scelta del concreto parametro di liquidazione è stata ritenuta espressione di valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del Comune alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 10, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
"Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA..."
La deroga non si estende alla scuola comunale per i rapporti anteriori alla successiva modifica normativa; per i contratti del personale educativo degli enti locali, fino alle ulteriori esclusioni introdotte dal legislatore, continuano a rilevare le regole generali sulla causalizzazione e i limiti dell’art. 36 d.lgs. 165/2001.
Le pubbliche amministrazioni devono soddisfare il fabbisogno ordinario con assunzioni a tempo indeterminato e possono ricorrere a forme flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali; la legittimità del contratto a termine va verificata alla luce di tali condizioni.
L’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine è onnicomprensiva e va determinata tra un minimo e un massimo di mensilità, secondo i criteri richiamati dall’art. 8 L. 604/1966.
I criteri di quantificazione comprendono numero dei dipendenti, dimensioni dell’impresa/amministrazione, anzianità di servizio del lavoratore, comportamento e condizioni delle parti; la Corte può valorizzarne alcuni in concreto.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla quantificazione del danno, ma ritenuto non idoneo a scalfire la liquidazione operata in base ai criteri speciali applicabili.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla prova e sulla liquidazione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata.
Utilizzato dal primo giudice come parametro risarcitorio, ma la Corte d’appello ha poi applicato, in sua sostituzione, il criterio dell’art. 32 L. 183/2010.
d.l. n. 101/2013, art. 4, comma 11
Ha inserito nell’art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001 un’ulteriore esclusione per asili nido e scuole dell’infanzia degli enti locali; la Corte lo usa per delimitare temporalmente l’applicabilità della disciplina derogatoria.
d.lgs. n. 75/2017, art. 36, comma 5-quinquies
Ha escluso dal comma 36 il reclutamento del personale docente, educativo e ATA a tempo determinato presso istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali; la Corte precisa che tale disciplina interviene solo successivamente ai fatti di causa.
Massime di principio
- Per i contratti a tempo determinato stipulati da un ente locale con personale educativo o scolastico, la legittimità del termine deve essere verificata secondo la disciplina applicabile ratione temporis: prima delle specifiche esclusioni legislative, restano necessari i presupposti di temporaneità ed eccezionalità e la puntuale indicazione delle causali.
- La deroga prevista per le supplenze del personale docente e ATA delle scuole statali non si estende automaticamente alle strutture educative comunali, salvo espressa previsione normativa sopravvenuta e nei limiti temporali in cui essa opera.
- Nella liquidazione dell’indennità onnicomprensiva per l’illegittima apposizione del termine, il giudice di merito può valorizzare, tra i criteri legali, le dimensioni dell’amministrazione/datatore di lavoro e la reiterazione protratta dei contratti a termine; la scelta del criterio concreto è insindacabile in cassazione se motivata in modo non implausibile.
- La mancata indicazione di un riferimento espresso a tutti i criteri dell’art. 8 L. 604/1966 non determina di per sé vizio di motivazione, quando dalla sentenza emerga la considerazione dei profili rilevanti e la liquidazione sia coerente con il quadro normativo applicabile.
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