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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22417/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di una serie di contratti a tempo determinato stipulati con una lavoratrice addetta a strutture educative comunali, in particolare contratti del 31 agosto 2009 e del 1 settembre 2010, nei quali la Corte di merito aveva ravvisato l’assenza o la genericità delle causali giustificative. Il Comune ricorrente ha impugnato la decisione d’appello con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, sostenendo che avrebbe dovuto operare la deroga escludente per i contratti a termine relativi al personale scolastico; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., dell’art. 8 L. 604/1966, dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 32 L. 183/2010, contestando la liquidazione dell’indennità risarcitoria nella misura massima e la motivazione della sua quantificazione, anche alla luce delle dimensioni dell’ente e della reiterazione delle assunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata l’argomentazione sull’inapplicabilità del d.lgs. 368/2001, osservando che, per il personale scolastico ed educativo degli enti locali, la disciplina derogatoria richiamata dal Comune non era ancora operante per i rapporti in esame, anteriori al 1° settembre 2013, e che fino a quella data la legittimità del termine andava comunque verificata alla luce dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, con necessità di esigenze temporanee ed eccezionali e di causali specifiche. Ha inoltre ritenuto corretta la quantificazione dell’indennizzo, poiché la Corte territoriale aveva fatto applicazione dei criteri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 e dell’art. 8 L. 604/1966, valorizzando le dimensioni dell’amministrazione e la reiterazione prolungata delle assunzioni a termine; la scelta del concreto parametro di liquidazione è stata ritenuta espressione di valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del Comune alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001

    "Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA..."

    La deroga non si estende alla scuola comunale per i rapporti anteriori alla successiva modifica normativa; per i contratti del personale educativo degli enti locali, fino alle ulteriori esclusioni introdotte dal legislatore, continuano a rilevare le regole generali sulla causalizzazione e i limiti dell’art. 36 d.lgs. 165/2001.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Le pubbliche amministrazioni devono soddisfare il fabbisogno ordinario con assunzioni a tempo indeterminato e possono ricorrere a forme flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali; la legittimità del contratto a termine va verificata alla luce di tali condizioni.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    L’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine è onnicomprensiva e va determinata tra un minimo e un massimo di mensilità, secondo i criteri richiamati dall’art. 8 L. 604/1966.

  • art. 8 L. 604/1966

    I criteri di quantificazione comprendono numero dei dipendenti, dimensioni dell’impresa/amministrazione, anzianità di servizio del lavoratore, comportamento e condizioni delle parti; la Corte può valorizzarne alcuni in concreto.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla quantificazione del danno, ma ritenuto non idoneo a scalfire la liquidazione operata in base ai criteri speciali applicabili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla prova e sulla liquidazione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 18 L. 300/1970

    Utilizzato dal primo giudice come parametro risarcitorio, ma la Corte d’appello ha poi applicato, in sua sostituzione, il criterio dell’art. 32 L. 183/2010.

  • d.l. n. 101/2013, art. 4, comma 11

    Ha inserito nell’art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001 un’ulteriore esclusione per asili nido e scuole dell’infanzia degli enti locali; la Corte lo usa per delimitare temporalmente l’applicabilità della disciplina derogatoria.

  • d.lgs. n. 75/2017, art. 36, comma 5-quinquies

    Ha escluso dal comma 36 il reclutamento del personale docente, educativo e ATA a tempo determinato presso istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali; la Corte precisa che tale disciplina interviene solo successivamente ai fatti di causa.

Massime di principio

  • Per i contratti a tempo determinato stipulati da un ente locale con personale educativo o scolastico, la legittimità del termine deve essere verificata secondo la disciplina applicabile ratione temporis: prima delle specifiche esclusioni legislative, restano necessari i presupposti di temporaneità ed eccezionalità e la puntuale indicazione delle causali.
  • La deroga prevista per le supplenze del personale docente e ATA delle scuole statali non si estende automaticamente alle strutture educative comunali, salvo espressa previsione normativa sopravvenuta e nei limiti temporali in cui essa opera.
  • Nella liquidazione dell’indennità onnicomprensiva per l’illegittima apposizione del termine, il giudice di merito può valorizzare, tra i criteri legali, le dimensioni dell’amministrazione/datatore di lavoro e la reiterazione protratta dei contratti a termine; la scelta del criterio concreto è insindacabile in cassazione se motivata in modo non implausibile.
  • La mancata indicazione di un riferimento espresso a tutti i criteri dell’art. 8 L. 604/1966 non determina di per sé vizio di motivazione, quando dalla sentenza emerga la considerazione dei profili rilevanti e la liquidazione sia coerente con il quadro normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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