Cassazione Penale, Sentenza n. 41630/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'assoluzione pronunciata in grado d'appello nei confronti di Binetti, Ester e Gioacchino Spezzacatena rispetto ai capi A), C) e D) (delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale). Denuncia violazione di legge e vizi di motivazione per avere la Corte d'appello: 1) travisato la natura della bancarotta documentale (confondendo la fattispecie specifica con una generica) e non valutato correttamente l'elemento soggettivo (dolo) degli amministratori formali; 2) offerto motivazioni stringate e incongrue sulla mancanza di consapevolezza degli amministratori rispetto alle distrazioni patrimoniali e alla sottrazione della contabilità; 3) adottato statuizioni contraddittorie (es. assoluzione di Binetti "per non aver commesso il fatto" vs. assoluzione di Gioacchino "per non sussistenza del fatto") e omesso di valutare elementi probatori quali rapporti di parentela, ruoli di amministrazione prolungati, partecipazione alle operazioni distrattive e legami tra gli imputati.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Pierluigi Binetti, Ester Spezzacatena e Gioacchino Spezzacatena limitatamente ai capi A), C) e D) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Sono rimaste ferme le statuizioni definitive non impugnate (in particolare le condanne e le assoluzioni divenute definitive per altri capi e per altri imputati, e l'esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, che incide anche sul calcolo della prescrizione). La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello presentava lacune, contraddizioni logiche e omissioni di valutazione di elementi probatori rilevanti, sicché era necessario un nuovo esame di merito.
Norme richiamate
art. 219, primo comma, legge fallimentare
art. 219, primo comma, legge fall.
La circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" è stata esclusa nella fase di merito; tale esclusione influisce sulla determinazione della pena e sul termine massimo di prescrizione.
art. 223, primo comma, legge fallimentare
La fattispecie di bancarotta fraudolenta "specifica" richiede dolo specifico (scopo di procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori). La Corte ha chiarito che non è richiesto un orientamento esplicito della condotta alla procedura concorsuale: non è elemento costitutivo interno il prevedere il fallimento.
Richiamato per affermare che l'organo amministrativo è destinatario degli obblighi relativi alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; ciò fonda, in capo all'amministratore formale, un dovere di vigilanza che può tradursi in responsabilità penale se omesso.
artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fallimentare
Norme citate per delineare i destinatari delle fattispecie di bancarotta documentale e patrimoniale e per stabilire che l'assunzione formale della carica non esclude automaticamente responsabilità penale: chi delega la gestione deve comunque vigilare.
Ricordata la responsabilità omissiva: l'amministratore che, pur avendo poteri-doveri di controllo e vigilanza, omette di esercitarli, può rispondere penalmente per il contributo omissivo al reato.
Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio secondo la nuova formulazione dell'art. 611 c.p.p. (d.lgs. n. 150/2022 e succ. mod.).
Massime di principio
- La presenza di un "amministratore di fatto" non determina automaticamente l'innocenza dell'amministratore formale: quest'ultimo può essere ritenuto responsabile se emerge che era consapevole dello scopo fraudolento o omise il dovere di vigilanza, con conseguente responsabilità anche in forma omissiva.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale "specifica" è necessario il dolo specifico (scopo di ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori); non è richiesto che l'agire sia orientato alla procedura concorsuale in senso formale.
- La prova del dolo per l'amministratore formale richiede un'analisi concreta e motivata delle circostanze (ruolo effettivo, durata della carica, partecipazione ad operazioni distrattive, rapporti personali e operativi): mere deduzioni astratte o la sola carica formale non sono sufficienti.
- Il giudice d'appello deve fornire motivazioni puntuali e coerenti: omissioni, contraddizioni logiche o valutazioni generiche circa il coinvolgimento dell'amministratore di fatto/di diritto possono determinare l'annullamento con rinvio da parte della Corte di legittimità.
- In contestazioni riguardanti distrazioni patrimoniali e sparizione di documentazione contabile è essenziale stabilire la temporalità degli eventi (quando sono avvenute le distrazioni e la sottrazione della contabilità) per collegare le condotte alle rispettive gestioni e responsabilità.
- La pianificazione della difesa dovrebbe puntare a dimostrare o smentire consapevolezza e vigilanza: documentazione contabile, evidenze di delega delle funzioni, comunicazioni interne e movimenti finanziari sono elementi decisivi.
- Quando vi sono statuizioni contraddittorie nell'impugnata sentenza (es. diverso tenore delle formule assolutorie tra coimputati) il rimedio è l'annullamento e il rinvio per nuovo esame del merito.
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