Cassazione Civile, Ordinanza n. 16693/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'annualità 2011, sostenendo di produrre rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per qualità e quantità, e di avviarli al recupero tramite soggetto autorizzato; perciò chiedeva l'esenzione dal tributo, o in subordine la riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale. Il giudice di merito aveva respinto il ricorso ritenendo applicabile la disciplina TARSU e considerando i rifiuti come speciali assimilati agli urbani. In cassazione la contribuente proponeva cinque motivi contro tale decisione; tuttavia, prima della decisione, la società ricorrente e il Comune hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso e al controricorso, dando conto di un accordo transattivo e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della adesione del Comune, ha applicato gli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo con ordinanza. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che l'adesione dell'ente locale alla rinuncia esonerasse dalla statuizione sulle spese processuali. Ha inoltre precisato che non è dovuto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La tariffa è soppressa dall'entrata in vigore della norma, ma fino all'emanazione del regolamento e al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
L'abrogazione del d.lgs. n. 22/1997 non ha comportato soluzione di continuità, poiché i provvedimenti attuativi previgenti restano applicabili sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
Richiamato dal giudice di merito come base della tassazione dei locali e delle aree scoperte in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo.
L'estinzione per rinuncia viene dichiarata con ordinanza quando il provvedimento è adottato in sede camerale; l'adesione della controparte alla rinuncia esonera dalla pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente proposta e accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Quando l'estinzione del giudizio è dichiarata in sede camerale, il provvedimento assume la forma dell'ordinanza e non del decreto presidenziale.
- L'adesione della controparte alla rinuncia comporta che non debba essere adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si estende alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione e applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16668/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16669/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16686/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2022 del 24/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →