Cassazione Penale, Sentenza n. 12565/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, con contestazioni in ordine al trattamento sanzionatorio: 1) violazione del divieto di reformatio in pejus per l'aumento della pena riferito alla recidiva; 2) vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. nonostante il presunto risarcimento integrale (offerta); 3) vizio di motivazione e questione di costituzionalità dell'art. 69 cod. pen. per la mancata esclusione della recidiva e l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la riqualificazione operata dalla Corte d'appello e la conseguente ricalibratura della pena (compresa la maggiore incidenza della recidiva sulla pena-base nella nuova struttura del reato continuato), ha confermato il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. per mancanza di una offerta reale e valutabile ai sensi degli artt. 1029 c.c., e ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva sulla base dei precedenti e della personalità del reo. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata la forma procedurale prevista per il giudizio in Cassazione; rilevazione della correttezza del procedimento.
artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.
Norme richiamate per la riqualificazione dei fatti (furto aggravato/rapina tentata) e per la determinazione della pena in relazione ai reati inizialmente contestati.
Attenuante correlata alla riparazione del danno: la Corte ha escluso il beneficio perché mancava un'offerta reale e valutabile dall'autorità giudiziaria, dunque non poteva essere considerata prova di resipiscenza del reo.
Norma sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte ha ritenuto non fondata la censura costituzionale prospettata perché il beneficio di cui all'art. 62 bis era stato escluso sulla base della personalità del reo.
Previsione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni: la Corte territoriale ha escluso a priori tale beneficio per la personalità negativa del ricorrente, motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in pejus nell'appello; la Corte di Cassazione ha chiarito che tale divieto non è violato quando la struttura del reato continuato cambia e la nuova configurazione rende legittimo un diverso peso sanzionatorio purché la pena complessiva non risulti aggravata ingiustificatamente.
Richiamato in riferimento alla necessità di una offerta reale di indennizzo; la sua mancanza ha impedito alla Corte di valutare positivamente la riparazione ai fini dell'attenuante.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus non impedisce sempre al giudice d'appello di modificare gli aumenti applicati per singoli fatti se la struttura del reato continuato viene mutata in senso favorevole o diverso, purché il trattamento sanzionatorio complessivo non risulti ingiustificatamente peggiorato.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. richiede un'offerta reale e documentabile di risarcimento; un'offerta non effettivamente consegnata o rifiutata dalla parte offesa può comportare il diniego dell'attenuante se manca la possibilità di valutare la sua adeguatezza.
- La valutazione della recidiva può tenere conto non solo dei precedenti formali ma anche della condotta recente e della personalità del reo; una serie di precedenti, anche in giovane età, può giustificare il riconoscimento della recidiva.
- Le questioni di costituzionalità sollevate in modo generico rispetto all'applicazione di norme penali sono inattendibili quando il beneficio o la questione sostanziale è stata già esclusa per motivi di personalità del reo o per motivazioni sulla cui congruità la Corte non può sindacare oltre in sede di legittimità.
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e irrogare le spese e sanzioni previste, confermando la decisione impugnata.
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