Cassazione Civile, Ordinanza n. 38465/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La lite origina da una domanda di pagamento del compenso professionale per attività difensiva resa in favore di un terzo, nell'ambito di un incarico intercorso tra due avvocati. Il giudice di pace aveva condannato il resistente, in solido con altro soggetto, al pagamento di una somma in favore del ricorrente; il tribunale, accogliendo l'appello della controparte, ha riformato quella decisione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del codice deontologico forense, dell'art. 1720 c.c. e dell'art. 1362, comma 2, c.c., sostenendo in sostanza che i fatti accertati dimostravano l'esistenza di un mandato tra i due professionisti e dunque l'obbligo del resistente di corrispondere il compenso. La censura, però, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito, senza indicare un omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza del Tribunale di Pistoia, la quale aveva applicato il principio secondo cui, quando un incarico viene conferito ad un avvocato da parte di un altro avvocato in favore di un terzo e vi sia una procura congiunta, si presume la coincidenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti, salvo prova - anche indiziaria - di un distinto rapporto interno di mandato tra i professionisti e della mera funzione tecnica della procura. Nel caso concreto, il tribunale aveva motivatamente escluso la prova di un rapporto diretto di incarico tra i due avvocati, valorizzando la corrispondenza intercorsa e la rinuncia al mandato comunicata direttamente al cliente. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 43 codice deontologico forense
richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, ritenendo il motivo in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto
richiamato dal ricorrente in tema di rapporto di mandato; la Corte non ravvisa una violazione di legge, poiché la censura investe l'accertamento di fatto sulla sussistenza del mandato tra professionisti
invocato per l'interpretazione degli atti, ma la Corte osserva che il ricorso tende a contestare la lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito
utilizzato per la trattazione camerale in presenza di manifesta infondatezza del ricorso
richiamato nel provvedimento per la procedura camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Nel caso in cui un avvocato agisca per il compenso sostenendo l'esistenza di un rapporto professionale con altro avvocato, la presenza di una procura congiunta fa presumere la coincidenza tra procura alle liti e contratto di patrocinio, salvo prova di un distinto mandato interno tra i professionisti.
- La prova del diverso rapporto interno tra avvocati può essere anche indiziaria, ma deve emergere in modo univoco; in mancanza, il compenso resta riferibile al rapporto processuale/professionale risultante dagli atti.
- Non è ammissibile in cassazione dedurre formalmente una violazione di legge quando, in realtà, si mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Per censurare utilmente la motivazione di merito occorre indicare un omesso esame di un fatto decisivo, non limitarsi a riproporre la propria lettura delle risultanze istruttorie.
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