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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17972/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per euro 19.576,63 nei confronti della ex datrice di lavoro, sostenendo di essere creditore di euro 24.576,63 per competenze maturate nel rapporto, poi oggetto di accordo transattivo con pagamento rateale di euro 9.600,00. Poiché la società non aveva pagato l’ultima rata di euro 4.600,00, il lavoratore invocava la clausola dell’art. 4 della transazione, ritenendo che il mancato pagamento di una sola rata determinasse la perdita del beneficio concesso alla società e l’obbligo di pagare l’intero debito originario, detratto quanto già versato. Il Tribunale aveva accolto la sua lettura e rigettato l’opposizione della società al decreto ingiuntivo; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto che la transazione fosse conservativa e che la clausola di decadenza dal beneficio riguardasse solo la rateazione, revocando il decreto e condannando la società al solo pagamento della rata residua. In cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 1362-1371 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal interpretato la transazione, non valorizzando il presunto riconoscimento dell’originario credito e attribuendo al termine 'beneficio' il solo significato di dilazione del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la censura si risolveva in una diversa lettura del contratto rispetto a quella, plausibile, adottata dal giudice di merito. Ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente considerato le premesse dell’accordo, la loro integrazione nel testo negoziale e il tenore letterale della clausola, senza ravvisare alcun riconoscimento del credito originario da parte della società. Ha inoltre condiviso la qualificazione della transazione come conservativa e non novativa, limitata a ridurre e rateizzare il debito controverso, e ha ritenuto che la clausola di cui all’art. 4 determinasse soltanto la cessazione del beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di una rata, non il ripristino integrale del credito originario. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Le regole di ermeneutica contrattuale devono essere specificamente indicate e violazioni dedotte in modo puntuale; in cassazione non è ammessa una mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e interpretazione accolta dal giudice di merito, se quest’ultima è plausibile.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole della transazione, incluse le premesse rese parte integrante dell’atto, devono essere lette complessivamente e nel loro reciproco coordinamento.

  • art. 1367 c.c.

    L’interpretazione deve preferire il significato che consente di attribuire effetti alla clausola negoziale; la Corte d’appello aveva dato un significato coerente alla clausola sul venir meno del beneficio.

  • art. 1369 c.c.

    L’interpretazione secondo buona fede non è violata quando il giudice di merito consideri le premesse e l’intero assetto dell’accordo e non ricavi da esse un riconoscimento del credito non espressamente formulato.

  • art. 1186 c.c.

    Richiamato per il linguaggio giuridico della decadenza dal 'beneficio' del termine, utilizzato in relazione alla perdita della dilazione di pagamento.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nell’interpretazione del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può essere dedotta in modo generico: occorre indicare quali canoni siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella scelta dal giudice di merito, se questa è sorretta da motivazione non illogica e coerente con il testo negoziale.
  • Le premesse di un accordo, quando siano espressamente dichiarate parte integrante del contratto, devono concorrere all’interpretazione dell’assetto negoziale complessivo, ma non valgono di per sé come riconoscimento del credito controverso se il testo non contiene un’esplicita ammissione.
  • Nella transazione conservativa, la composizione della lite può consistere anche in una mera riduzione quantitativa del debito e nella sua rateizzazione, senza novazione dell’obbligazione originaria.
  • Una clausola che preveda la perdita del 'beneficio' in caso di mancato pagamento di una rata, se inserita in una transazione rateizzata, può ragionevolmente riferirsi solo alla decadenza dalla dilazione e non al ripristino automatico dell’intero credito originario, ove il testo non contenga un espresso patto in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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