Cassazione Civile, Ordinanza n. 01729/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una persona fisica ritenuta amministratore di fatto di una società, relativo all'anno d'imposta 2007 e riguardante IRES, IRAP, IVA e sanzioni. Dopo il rigetto del ricorso in CTP e dell'appello in CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza sostenendo che i carichi iscritti a ruolo relativi all'atto impugnato erano stati definiti mediante adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione), con richiesta di pagamento in cinque rate accolta dall'agente della riscossione e con integrale pagamento delle rate. Ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che, in presenza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione debba essere dichiarato estinto; nel caso concreto, inoltre, risultava anche l'integrale pagamento del debito rateizzato. La Corte ha escluso ogni provvedimento sulle spese e ha altresì escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, poiché la declaratoria di estinzione non rientra nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, e la successiva comunicazione dell'esattore determinano l'estinzione del giudizio di cassazione; se il debitore ha pagato integralmente il debito rateizzato, si configura anche cessazione della materia del contendere.
Il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia del ricorrente se il debitore è parte ricorrente; se il debitore è resistente o intimato, l'estinzione opera ex lege in presenza della definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione non si applica alla declaratoria di estinzione, poiché il contributo unificato aggiuntivo consegue solo a statuizioni di infondatezza nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e tale adesione è seguita dagli adempimenti previsti dalla legge, il giudizio tributario pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere o per rinuncia ex lege, a seconda della posizione processuale del debitore.
- Se la definizione agevolata riguarda l'intero debito oggetto del giudizio e risulta anche il pagamento integrale delle rate dovute, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle pendenze tributarie non si provvede sulle spese, poiché il regime speciale assorbe i costi del processo pendente.
- La declaratoria di estinzione non comporta l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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