Cassazione Civile, Ordinanza n. 33456/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP di Messina, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie ex art. 35 d.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Ufficio, la revoca era legittima perché fondata su due accertamenti relativi agli anni 2006 e 2007, dai quali emergevano operazioni fittizie e fraudolente e quindi una propensione del contribuente all'evasione fiscale; la censura investiva anche il passaggio della decisione di merito che aveva valorizzato l'annullamento, già in primo grado, dei predetti avvisi di accertamento. Il ricorso è stato proposto con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 d.P.R. n. 633/1972 e del provvedimento direttoriale 29 dicembre 2010 n. 2010/188376.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze di causa compiute dal giudice di merito. Ha quindi ribadito che il ricorso per cassazione non consente un riesame del merito, ma solo un controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione; la selezione delle prove attendibili e la mancata confutazione esplicita degli elementi non accolti rientrano nel potere del giudice di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna pronuncia sulle spese per difetto di attività difensiva del contribuente, e non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La norma e il relativo provvedimento direttoriale sono richiamati dall'Ufficio come base della revoca dell'autorizzazione alle operazioni intracomunitarie; la Corte non entra nel merito della loro portata sostanziale, rilevando solo che la censura tendeva a rimettere in discussione la valutazione del fatto.
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 2010/188376 del 29 dicembre 2010
È indicato dall'Agenzia come fonte applicativa del potere di revoca; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
Il motivo è formalmente incardinato sulla violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte osserva che il vizio di legge non può essere usato per censurare la ricognizione della fattispecie concreta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda soltanto l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, mentre la contestazione dell'accertamento dei fatti di causa attiene alla motivazione e non è proponibile come errore di diritto.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della controversia, spettando al giudice di merito l'individuazione delle prove rilevanti, la loro attendibilità e la scelta di quelle ritenute idonee a fondare il convincimento.
- Il giudice di merito che fondi la decisione sulle prove reputate più convincenti non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto.
- Quando il ricorso per cassazione maschera una censura di merito sotto l'apparente deduzione di una violazione di legge, esso è inammissibile.
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