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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32228/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 15, del codice della strada, relativa alla guida senza patente. Il ricorso censurava, in termini generici, la motivazione con cui era stata esclusa la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che le doglianze erano aspecifiche e che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua e conforme all'orientamento consolidato secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché manca il requisito della non abitualità quando la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e genericità delle censure. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sull'esclusione della particolare tenuità del fatto e ha richiamato il principio secondo cui tale causa di non punibilità non si applica alla contravvenzione di guida senza patente, in ragione del requisito della non abitualità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice della guida senza patente; la sentenza considera penalmente rilevante la condotta in caso di recidiva nel biennio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, tra l'altro, la non abitualità del comportamento; secondo la decisione, tale requisito difetta nella contravvenzione di guida senza patente quando la condotta assume rilevanza penale per la recidiva nel biennio.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando formula censure del tutto generiche e aspecifiche, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente prevista dall'art. 116, comma 15, cod. strada quando la rilevanza penale della condotta presuppone la recidiva nel biennio, poiché difetta il requisito della non abitualità del comportamento.
  • La motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto è adeguata quando richiama il requisito della non abitualità e applica il consolidato orientamento secondo cui esso non ricorre nella guida senza patente penalmente rilevante per recidiva nel biennio.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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