Cassazione Civile, Ordinanza n. 37937/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato un provvedimento di irrogazione sanzioni relativo all’omesso versamento dell’accisa sull’energia elettrica. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’amministrazione finanziaria otteneva riforma della decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che, in caso di ritardato/omesso pagamento dell’accisa, non fosse consentito cumulare l’indennità di mora del 6% e gli interessi previsti dal TUA con la sanzione pecuniaria del 30% prevista dalla disciplina generale sulle sanzioni tributarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un precedente recente di legittimità, secondo cui, in tema di accise e, più in generale, di imposte di consumo, il ritardato pagamento comporta sia la sanzione amministrativa ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, sia l’indennità di mora e gli interessi ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, trattandosi di somme con distinta e autonoma natura risarcitoria, quindi cumulabili. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995
indennità di mora e interessi per il ritardato pagamento
prevede somme dovute in caso di ritardato pagamento dell’accisa, aventi natura autonoma e risarcitoria, cumulabili con la sanzione amministrativa generale.
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
sanzione pecuniaria del 30%
si applica, in caso di ritardato pagamento del tributo, cumulativamente all’indennità di mora e agli interessi previsti dalla disciplina speciale sulle accise.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
è richiamato quale norma che ha inserito nell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accise e di imposte di consumo, il ritardato pagamento può dare luogo cumulativamente alla sanzione tributaria generale e all’indennità di mora con interessi previste dalla disciplina speciale, quando queste ultime abbiano autonoma natura risarcitoria.
- Ai fini della cumulabilità tra sanzione amministrativa e somme aggiuntive dovute per il ritardo, occorre verificare la distinta funzione delle diverse attribuzioni patrimoniali: se esse perseguono finalità differenti, il cumulo è ammissibile.
- Il consolidamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese di cassazione.
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