Cassazione Civile, Ordinanza n. 35417/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione omnibus prestata da due soci a garanzia delle obbligazioni di una società verso una banca. Dopo l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito, uno dei fideiussori effettuava versamenti sul conto corrente intestato alla società debitrice principale, con causale indicante il versamento come eseguito da terzo garante, ottenendo dalla banca quietanza liberatoria. Egli agiva quindi in regresso contro l’altro fideiussore per la metà di quanto pagato. In primo grado l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta sul presupposto che quei versamenti avessero natura di finanziamento soci alla società e non integrassero pagamento idoneo a fondare il regresso. La Corte d’appello riformava la decisione, ritenendo invece che i bonifici sul conto della società, effettuati dopo la richiesta di pagamento della banca e con saldo passivo del conto, costituissero pagamento indiretto dell’obbligazione fideiussoria e che la quietanza rilasciata dalla banca avesse efficacia liberatoria anche verso l’altro fideiussore. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1852 e 1954 c.c. e dei richiamati artt. 44 e 67 l.fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse impropriamente applicato una decisione relativa ai rapporti banca-fallimento e che non fosse sorto alcun regresso; 2) violazione degli artt. 2735 e 1954 c.c., contestando che la quietanza bancaria e la causale del pagamento potessero avere efficacia probatoria nei suoi confronti; 3) violazione degli artt. 1193 e 1954 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe erroneamente escluso che precedenti versamenti effettuati dai garanti sul conto della società avessero già ridotto o estinto in parte la fideiussione e quindi il massimale garantito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, pur essendo la motivazione della Corte d’appello fondata anche su un precedente non pienamente pertinente, la decisione finale era corretta in diritto: i versamenti eseguiti dal fideiussore con denaro proprio, dopo l’escussione della garanzia e senza diversa imputazione, sul conto della società debitrice principale, possono integrare adempimento dell’obbligazione fideiussoria, anche se effettuati in modo indiretto. La quietanza rilasciata dalla banca al fideiussore che ha pagato vale come liberazione del debito garantito anche nei confronti dell’altro fideiussore, rendendo ammissibile l’azione di regresso. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una diversa lettura dei documenti e infondata la doglianza sul preteso omesso esame, poiché la Corte territoriale aveva espressamente valutato i precedenti pagamenti, distinguendo quelli con causale di finanziamento soci, privi di effetto sul rapporto garante-banca, da quelli invece imputabili all’obbligazione fideiussoria. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità della questione e delle vicende processuali. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le censure di violazione di legge e omesso esame sono state scrutinated within i limiti del sindacato di legittimità, non potendo trasformarsi in una rivalutazione del merito.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito previsto.
Richiamato dal ricorrente per escludere che il versamento sul conto della società determinasse un regresso; la Corte ha invece ritenuto che il pagamento indiretto possa integrare adempimento dell’obbligazione fideiussoria.
Il pagamento del fideiussore, purché di utilità oggettiva anche per il coobbligato, fonda il diritto di regresso verso l’altro fideiussore.
La quietanza rilasciata dalla banca al fideiussore pagante è stata ritenuta idonea a comprovare il pagamento dell’obbligazione garantita.
La Corte ha escluso che i versamenti con causale di finanziamento soci potessero essere imputati al debito fideiussorio o ridurre automaticamente il massimale garantito.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie decisa.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie decisa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nel giudizio di cassazione non si applica l’interruzione del processo per morte della parte, una volta instaurato il contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera l’istituto dell’interruzione del processo per morte della parte, poiché il procedimento è dominato dall’impulso d’ufficio, una volta instaurato il contraddittorio.
- Il fideiussore che, dopo l’escussione della garanzia, versi con denaro proprio somme destinate ad estinguere il debito garantito può considerarsi solvens e agire in regresso verso l’altro coobbligato, anche se il pagamento avviene indirettamente mediante bonifico sul conto del debitore principale.
- Ai fini del regresso tra fideiussori conta la funzione sostanziale del pagamento e la sua utilità oggettiva per il coobbligato, non la sola forma tecnica del trasferimento di denaro.
- La quietanza rilasciata dal creditore al fideiussore pagante costituisce elemento liberatorio del debito garantito e può valere anche nei confronti dell’altro fideiussore, se il pagamento è riferibile all’obbligazione fideiussoria.
- Le somme versate sul conto del debitore con causale di finanziamento soci, o comunque con imputazione incompatibile con l’adempimento della garanzia, non incidono di per sé sul rapporto di garanzia né riducono il massimale fideiussorio.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale documentale sotto forma di contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
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