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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07275/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione emesso dal magistrato procedente, deducendo che non gli fossero state liquidate le spese e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito professionale rimaste infruttuose. Il Tribunale aveva ritenuto dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute per l'attività di recupero e non anche degli onorari, ma aveva poi negato anche il rimborso delle spese per difetto di prova. In cassazione il ricorrente ha censurato, con il primo motivo, la nullità del provvedimento perché emesso da magistrato diverso dal capo dell'ufficio giudiziario asseritamente funzionalmente competente; con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge per avere il Tribunale negato un rimborso che assumeva dovuto, senza considerare che il giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, poteva e doveva acquisire gli atti e le informazioni necessarie, anziché fermarsi alla mancanza di prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 va decisa da un giudice singolo del tribunale e che non è causa di invalidità il fatto che il provvedimento sia stato emesso da un giudice diverso dal presidente, purché resti all'interno del medesimo ufficio in composizione monocratica. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che il difensore d'ufficio ha diritto, nella liquidazione dei compensi, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari per le procedure di recupero del credito rimaste senza esito; ha inoltre affermato che il giudice dell'opposizione deve verificare se sia stata dimostrata l'infruttuosa esperita procedura di recupero e, in caso di dubbio, esercitare i poteri istruttori attribuiti dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, senza limitarsi a una meccanica applicazione dell'onere della prova. La decisione impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica

    l'opposizione contro il decreto di liquidazione va decisa da un giudice singolo del tribunale o della corte d'appello; non è invalidante che decida un giudice diverso dal presidente, purché resti nell'ambito dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica

  • art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione anche delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito professionale non andate a buon fine, quando tali attività siano strumentali e funzionali alla prestazione difensiva resa anche nell'interesse dello Stato

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    il giudice dell'opposizione ha un potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie per decidere causa cognita; non può limitarsi ad applicare in modo meccanico la regola dell'onere della prova

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è stato proposto per violazione di legge, non per vizio motivazionale o richiesta di riesame del fatto

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di spese di giustizia, la competenza funzionale spetta a un giudice singolo dell'ufficio giudiziario interessato; la circostanza che la decisione sia adottata da un giudice diverso dal presidente non determina nullità, se non vi è composizione collegiale.
  • Il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese e dei compensi connessi alle attività necessarie e infruttuose di recupero del credito professionale, quando tali attività siano strumentali alla prestazione difensiva già resa.
  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, il giudice non deve arrestarsi a un rigoroso formalismo sull'onere della prova, ma deve attivare i poteri istruttori attribuiti dalla legge per acquisire gli elementi necessari alla decisione.
  • La prova richiesta al difensore d'ufficio riguarda l'effettivo e non pretestuoso esperimento delle procedure di recupero del credito, non anche l'impossidenza del cliente assistito.
  • La liquidazione dei compensi per attività esecutive o di recupero del credito non dipende dall'esito positivo della riscossione, ma dalla loro necessità e funzionalità rispetto alla precedente attività professionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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