Sentenza del 27/11/2015 n. 24281 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I.P. ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Cassazione n. 27714/2013, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto decisivo nell'averlo qualificato come rappresentante indiretto dell'importatore, mentre egli avrebbe agito come rappresentante diretto. Secondo il ricorrente, tale qualificazione avrebbe comportato l'esclusione della sua responsabilità solidale per le sanzioni doganali, in applicazione del D.L. n. 269/2003, art. 7, e dei principi sul favor rei. Ha inoltre dedotto una presunta violazione dell'art. 201 del Codice doganale comunitario.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità dei motivi. Ha chiarito che l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediata e oggettivamente verificabile, risultante dagli atti o documenti della causa, e non può tradursi in una nuova valutazione delle prove o in una censura sull'interpretazione delle norme. I.P. non ha trascritto né indicato puntualmente gli atti dai quali sarebbe emersa la rappresentanza diretta, né ha dimostrato che tale questione rientrasse nel perimetro del giudizio tributario originario. La doglianza relativa all'errata applicazione del diritto comunitario è stata ritenuta anch'essa inammissibile come motivo di revocazione. I.P. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.500, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
Il rimedio consente di denunciare un errore di fatto revocatorio della Cassazione, ma non permette di riesaminare valutazioni giuridiche o probatorie.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore deve riguardare un fatto decisivo, non controverso, oggettivamente e immediatamente rilevabile, derivante da una mera svista o falsa percezione del giudice.
D.L. n. 269/2003, art. 7, convertito nella L. n. 326/2003
La responsabilità per le sanzioni relative a violazioni tributarie commesse nell'interesse di società o enti con personalità giuridica grava esclusivamente sulla società o sull'ente.
Secondo la sentenza originaria, la norma riguarda il rapporto organico tra società o ente e amministratori, rappresentanti o dipendenti; non si applica automaticamente allo spedizioniere doganale esterno che agisca in rappresentanza indiretta.
art. 201, paragrafo 3, Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario
Quando una dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante indiretto, anche il rappresentante è debitore dei diritti all'importazione.
La rappresentanza indiretta comporta la responsabilità dello spedizioniere nei confronti della dogana insieme all'importatore. Nel giudizio di revocazione, tuttavia, la contestazione dell'applicazione della norma è stata considerata una censura di diritto e non un errore revocatorio.
Principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Il principio può rilevare nella successione di norme sanzionatorie più favorevoli, ma non può essere fatto valere mediante revocazione quando la doglianza riguarda la qualificazione giuridica dei fatti o l'interpretazione della normativa.
Disciplina delle sanzioni per violazioni doganali relative alla dichiarazione e al pagamento dei diritti.
La norma costituiva la base delle sanzioni irrogate allo spedizioniere quale responsabile solidale con l'importatore.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
A seguito del rigetto del ricorso per revocazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non consente di contestare l'interpretazione delle norme, la qualificazione giuridica dei fatti o la valutazione delle prove.
- Chi denuncia un errore revocatorio deve indicare e trascrivere con precisione gli atti processuali dai quali emerge la svista, dimostrando che il fatto era già ricompreso nel thema decidendum del giudizio originario.
- Nel processo tributario, il giudice è vincolato ai fatti e ai motivi risultanti dall'atto impositivo e dalle specifiche contestazioni del contribuente; la semplice produzione di documenti non introduce automaticamente nel processo ogni possibile questione desumibile da tali documenti.
- La distinzione tra rappresentanza doganale diretta e indiretta è decisiva per individuare la responsabilità dello spedizioniere, ma deve essere tempestivamente allegata e provata nel giudizio originario, non introdotta per la prima volta tramite revocazione.
- Una censura relativa alla violazione o falsa applicazione del diritto comunitario deve essere fatta valere con il corretto mezzo di impugnazione; non può essere trasformata in un motivo di revocazione per errore di fatto.
- La mancata autosufficienza del ricorso, ossia l'omessa indicazione puntuale degli atti e dei passaggi rilevanti, può comportare l'inammissibilità senza che il giudice debba esaminare la decisività dell'errore dedotto.
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