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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11566/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo preclusa la censura sull'aumento per continuazione dopo il concordato sulla pena in appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il ricorso è trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato che, in appello, ha concordato la pena e ha rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità per i reati contestati. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aumento di pena applicato per la continuazione. La Corte rileva però che tale doglianza è preclusa dopo il concordato in appello, poiché il ricorrente aveva già aderito al trattamento sanzionatorio definito in quella sede.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata solo per identificare i reati oggetto della sentenza di merito; il ricorrente aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità per tali fatti in sede di concordato di pena.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per identificare uno dei reati oggetto del concordato in appello; la responsabilità per tale reato non è più contestata nel ricorso esaminato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è ritenuto trattabile de plano e, sulla base di tale previsione, dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • Dopo il concordato sulla pena in appello, sono precluse in cassazione le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio concordato, incluse quelle sull'aumento per continuazione, quando esse si pongano in contrasto con l'assetto definito in sede di patteggiamento in appello.
  • La rinuncia ai motivi sulla responsabilità, effettuata in sede di concordato in appello, comporta che non possano essere riproposte in cassazione contestazioni incompatibili con l'accordo intervenuto.
  • Quando il ricorso deduce censure precluse dalla scelta processuale di concordare la pena, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito delle doglianze.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla legge, al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata equitativamente dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSpaccioRicettazione
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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