Cassazione Civile, Ordinanza n. 09799/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce dal rapporto di locazione di un immobile industriale adibito per anni ad attività di cromatura di metalli. Le locatrici hanno dedotto che il conduttore, al momento della riconsegna, avesse lasciato l'immobile e l'area circostante contaminati da cromo e altri inquinanti, anche mediante la realizzazione e l'occultamento di vasche in cemento nel sottosuolo. In primo e secondo grado il conduttore è stato ritenuto responsabile ex art. 1590 c.c. e condannato a pagare sia il danno emergente (costi di bonifica e perdita del fabbricato da demolire) sia il lucro cessante (canoni non percepiti). Nel ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto, in sintesi: prescrizione decennale del credito risarcitorio ex art. 2935 c.c. perché il danno sarebbe stato conoscibile già alla cessazione della locazione o comunque in epoca anteriore; omesso esame della conoscenza o conoscibilità delle vasche da parte del dante causa delle locatrici; omesso esame degli interventi di bonifica eseguiti nel 2016 che avrebbero reso inattuali le precedenti analisi; nullità della CTU per mancato espletamento di analisi autonome da parte dell'ausiliario; omesso esame delle concentrazioni di piombo e rame più elevate all'esterno che all'interno; omesso esame della circostanza che il Comune avesse preso in carico la bonifica; violazione degli artt. 1590, 1218 e 1223 c.c. e della normativa ambientale per non avere considerato la bonifica comunale e per la quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue censure. Ha ritenuto corretta, in linea generale, l'affermazione secondo cui la prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ma ha osservato che la censura si risolveva in una contestazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, non sindacabile nei limiti dedotti. Ha inoltre escluso che potesse parlarsi di notorio tecnico nel senso prospettato dal ricorrente, e ha ribadito che le censure sull'art. 116 e sull'art. 2697 c.c. non possono essere usate per rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove. I motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi sono stati ritenuti inammissibili sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme, sia per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.; il sesto motivo è stato anche qualificato come prospettazione di un vizio revocatorio. Quanto alla CTU, la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e che la scelta dell'ausiliario di avvalersi di analisi già svolte dalle autorità competenti non integra di per sé nullità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il conduttore deve restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dall'uso della cosa in conformità del contratto.
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno; la relativa verifica è giudizio di fatto.
Il fatto notorio va inteso in senso rigoroso; non possono essere ricondotte al notorio comune acquisizioni tecniche o valutazioni che richiedono specifici accertamenti.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia violato il regime legale di valutazione della prova, non se si contesta semplicemente il cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non è mezzo per criticare la valutazione delle prove o l'accertamento del fatto.
La mancata esecuzione di analisi autonome da parte del consulente non comporta nullità della CTU se l'ausiliario svolge l'incarico facendo uso di risultanze tecniche già acquisite da autorità competenti.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme di merito è precluso il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla motivazione impugnata; la mancata considerazione delle ragioni della sentenza comporta inammissibilità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce un omesso esame deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, e il come e quando del suo dibattito processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto e la quantificazione del pregiudizio.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della responsabilità contrattuale, senza che la Corte entrasse nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 253, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dal ricorrente in tema di bonifica ambientale, ma senza accoglimento della censura.
Indica il rito utilizzato in primo grado per la domanda relativa al rapporto di locazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare censure di merito sulla ricostruzione dei fatti, sulla valutazione delle prove o sulla quantificazione del danno in violazioni di legge apparenti.
- La decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio, anche in responsabilità contrattuale, va ancorata al momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'ingiustizia del danno; l'apprezzamento concreto è giudizio di fatto.
- Il fatto notorio deve essere inteso in senso rigoroso: non rientrano nel notorio comune le acquisizioni tecniche specialistiche o gli indici valutativi che richiedono accertamenti professionali.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice applichi un regime di valutazione della prova diverso da quello previsto dalla legge; non è deducibile per censurare il mero cattivo apprezzamento probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova viene erroneamente posto a carico della parte non onerata, non quando si contesta l'esito dell'apprezzamento delle prove.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo specifica indicazione di ragioni di fatto differenti tra primo e secondo grado.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è nulla per il solo fatto che il consulente non esegua nuove analisi se l'attività svolta resta coerente con l'incarico e si fonda su accertamenti tecnici già disponibili e attendibili.
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