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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51248/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia: il ricorrente deduce che la citazione era stata inviata ad un indirizzo PEC diverso (avvmaurizioforte@domiciliopecit) da quello effettivamente utilizzato dal difensore di fiducia (avvmaurizioforte63@puntopec.it), dove erano state inviate le precedenti comunicazioni

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che Petrillone era assistito da due difensori di fiducia (Avv. Maurizio Forte e Avv. Cesare Placanica); il secondo ha rinunciato al mandato dopo la definizione dell'appello e, all'udienza del 28.9.2022, nessuno dei due difensori era presente. La Corte d'appello aveva nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., che non aveva eccepito la nullità in rito. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'omesso avviso dell'appello a uno dei due difensori di fiducia costituisce nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita dall'altro difensore o dal sostituto nominato entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., e non può essere proposta per la prima volta in cassazione. Perciò il motivo è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 5

    La Corte territoriale aveva qualificato il reato di detenzione ai fini di spaccio nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73; la menzione serve a definire la tipologia e la rilevanza penale della condotta contestata

  • Codice penale, art. 81, comma secondo

    Riferito all'aumento di pena; la Corte di Cassazione aveva rimesso la decisione alla Corte di appello perché la motivazione sull'aumento di pena ai sensi di tale norma era ritenuta carente

  • Codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Consente alla Corte di nominare un difensore d'ufficio quando i difensori di fiducia non compaiono; nel caso il difensore d'ufficio nominato non eccepì la nullità, con conseguente perdita della possibilità di sollevare la questione successivamente in cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 182, comma 2

    Individua il termine entro il quale devono essere sollevate specifiche nullità/interruzioni processuali; la Corte ha richiamato questo termine per sostenere che l'omessa notifica doveva essere eccepita tempestivamente e non in cassazione

  • DL 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; in concreto la Procura ha trasmesso la sua conclusione ai sensi di tale disposizione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità manifestamente infondata, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma per la Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000

Massime di principio

  • L'omesso avviso della data di udienza d'appello a uno dei difensori di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dal difensore sostituito; se non eccepita entro il termine previsto dall'art. 182 c.p.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione
  • Se alla data dell'udienza i difensori di fiducia non compaiono e la Corte nomina un difensore d'ufficio che non solleva eccezioni in rito, la possibilità di impugnare successivamente la nullità per mancata notifica è preclusa
  • La mera differenza tra indirizzi PEC utilizzati non determina automaticamente l'annullamento se il sistema delle comunicazioni ha comunque garantito la tempestiva conoscenza dell'udienza o se non è stata tempestivamente eccepita la carenza di notifica
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per deduzioni procedurali sollevate tardivamente e condannare il ricorrente alle spese e a somme per la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è opportuno che il difensore che riceve una notifica anomala segnali immediatamente la problematica al Tribunale e, se necessario, eccepisca la nullità in udienza o nei termini processuali previsti; in mancanza, la questione può essere perduta

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