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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36011/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2007, fondato sulla contestazione della deducibilità di costi per servizi per circa un milione di euro. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile; la CTR aveva confermato la decisione rilevando che la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita a mezzo posta privata, ritenendola inesistente. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e carenza dei requisiti motivazionali richiesti dalla disciplina del processo tributario; 2) violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la costituzione dell’Agenzia delle entrate avrebbe sanato il vizio della notificazione, con conseguente insussistenza dell’inammissibilità del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza della CTR fosse apparente, rilevando che essa era comprensibile, logica e idonea a far conoscere il percorso argomentativo seguito, anche se sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado. Quanto al vizio di notificazione, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la notifica eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente nel periodo considerato, e che la costituzione del destinatario sana la nullità, ma non elimina il problema della tempestività dell’impugnazione, mancando la certezza legale della data di consegna all’operatore privo di poteri certificativi. Per tale ragione, anche a voler qualificare il vizio come nullità sanata, permane l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di prova della tempestività. Spese compensate per la novità e particolarità delle questioni; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, soltanto quando, pur essendo graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
  • La motivazione per relationem non è di per sé viziata se la sentenza d’appello fa proprie le ragioni della decisione di primo grado e spiega perché le ritiene condivisibili.
  • La notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata privo di relativo titolo abilitativo, nel periodo considerato, è nulla e non inesistente.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione del destinatario non vale a superare il rilievo officioso sulla tempestività dell’impugnazione, quando manchi certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore notificatore.
  • La tempestività dell’impugnazione è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché la regolarizzazione del contraddittorio non esaurisce il controllo sulla proponibilità del ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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