Cassazione Civile, Ordinanza n. 36011/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2007, fondato sulla contestazione della deducibilità di costi per servizi per circa un milione di euro. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile; la CTR aveva confermato la decisione rilevando che la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita a mezzo posta privata, ritenendola inesistente. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e carenza dei requisiti motivazionali richiesti dalla disciplina del processo tributario; 2) violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la costituzione dell’Agenzia delle entrate avrebbe sanato il vizio della notificazione, con conseguente insussistenza dell’inammissibilità del ricorso originario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza della CTR fosse apparente, rilevando che essa era comprensibile, logica e idonea a far conoscere il percorso argomentativo seguito, anche se sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado. Quanto al vizio di notificazione, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la notifica eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente nel periodo considerato, e che la costituzione del destinatario sana la nullità, ma non elimina il problema della tempestività dell’impugnazione, mancando la certezza legale della data di consegna all’operatore privo di poteri certificativi. Per tale ragione, anche a voler qualificare il vizio come nullità sanata, permane l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di prova della tempestività. Spese compensate per la novità e particolarità delle questioni; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, commi 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha escluso che la sentenza d’appello fosse nulla per difetto di motivazione, ritenendo la motivazione effettiva, comprensibile e logicamente percepibile.
La costituzione del destinatario può sanare la nullità della notificazione, ma non elimina automaticamente il problema della tempestività dell’impugnazione quando manchi certezza legale della data di consegna.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata per la corretta applicazione del principio sulla nullità della notifica e sui suoi effetti sulla tempestività.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità della sentenza per motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione era presente e intellegibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, soltanto quando, pur essendo graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem non è di per sé viziata se la sentenza d’appello fa proprie le ragioni della decisione di primo grado e spiega perché le ritiene condivisibili.
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata privo di relativo titolo abilitativo, nel periodo considerato, è nulla e non inesistente.
- La sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione del destinatario non vale a superare il rilievo officioso sulla tempestività dell’impugnazione, quando manchi certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore notificatore.
- La tempestività dell’impugnazione è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché la regolarizzazione del contraddittorio non esaurisce il controllo sulla proponibilità del ricorso originario.
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